Questa Corte, a proposito dell’art. 2671 c.c., ha affermato come il legislatore – stabilendo, nell’art. 2671 c.c., comma 1, che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita “nel più breve tempo possibile” – ha certamente escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell’assolvimento dell’obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall’importanza della formalità e dall’esigenza della più pronta tutela dell’interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell’atto e di ogni altra utile circostanza attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio – se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenuto conto che detta responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato, secondo quanto dispone l’art. 1176 c.c., comma 2 (1).
Questo è quanto espresso nella sentenza n. 28905 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, del 21 settembre 2018, pubblicata in data 12 novembre 2018.
Nel caso di specie, il Notaio propone ricorso, impostato su OTTO MOTIVI, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 14 marzo 2017, la quale ha respinto il reclamo contro il provvedimento della CO.RE.DI-Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Regione Toscana del 20 aprile 2016, con cui sono state comminate al ricorrente:
– la sospensione per un anno,
– e la destituzione per violazione dell’articolo 142, lettera d), della Legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili n. 89/1913 (cd. Legge notarile), che recita: “è punito con la destituzione: d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale”.
Tutto nasce dal procedimento disciplinare, a seguito dell’ispezione straordinaria del 4 settembre 2015 presso lo studio notarile in cui vengono rilevati:
– condotte di sistematica tardiva registrazione e trascrizione di atti ricevuti dallo stesso Notaio (in sostanza, il Notaio era solito trascrivere gli atti tra il ventesimo e il trentesimo giorno dalla loro stipula),
– condotte di esposizione in fatture di anticipazioni non giustificate,
– imposte diverse da quelle effettivamente pagate,
– onorari anomali,
– nonché mancata esibizione di documentazione inerente alle spese addebitate al cliente per le pratiche in esame.
A carico del Notaio, è presente anche un’altra contestazione, derivante da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Firenze al Consiglio notarile di appartenenza e relativa ad un atto di divisione di beni rogato il 31 luglio 2013: il notaio aveva prima richiesto ai clienti imposte per euro 8.800 (in quanto la massa dei beni dichiarata nell’atto era pari a 880.000 euro), poi aveva registrato detto atto pagando solo 4.800 euro di imposte ed esibito copia del medesimo, cambiando il valore della massa, che era passato da 880.000 a 480.000 euro.
Successivamente, nel novembre 2013, aveva fatto sottoscrivere alle parti un nuovo originale, in cui il valore della massa era proprio di 480.000 euro, ed infine aveva rilasciato copia conforme di questo secondo atto, ma datandolo 9 agosto 2013.
Il Notaio sostiene, rispetto alla sanzione della sospensione, il difetto di proporzionalità per quanto inflitto, in considerazione tanto dell’assenza di qualsivoglia reiterazione dell’illecito concernente la tardiva registrazione degli atti soggetti a trascrizione/iscrizione nei Registri immobiliari – affermazione smentita da due procedimenti del 2010 e del 2014, per i quali il Notaio aveva opposto soltanto una generica negazione -, quanto della mancanza di una sistematica emissione di fatture irregolari per l’esposizione di spese/anticipazioni non giustificate.
Rispetto, invece, alla sanzione della destituzione prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti – ricostruzione che, secondo la Corte di Appello, viene sconfessata dalle email intercorse tra il notaio rogante ed i clienti – e denuncia la mancata audizione dei medesimi contraenti.
Gli OTTO MOTIVI esposti dal Notaio sono stati tutti considerati infondati o inammissibili. In particolar modo, la Corte di Cassazione si è espressa:
1.in tema di dispensa: la dispensa per rinuncia ex articolo 31 della Legge notarile (2), che sia disposta nei confronti di un notaio in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dalla CO.RE.DI. e comunque prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione dell’incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del notaio dispensato per rinuncia. Difatti, la riammissione dei notai dichiarati decaduti o dispensati all’esercizio professionale non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina;
2.in tema di voto: i Collegi ed i Consigli centrali degli ordini professionali, proprio in considerazione della loro natura amministrativa e non giurisdizionale, sono generalmente organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti. Al Consiglio notarile spetta l’iniziativa del procedimento disciplinare, che è dunque frutto della pronuncia di organo collegiale, che esige, come requisito di validità, la regolare costituzione di tale organo, con la preventiva convocazione di tutti i suoi componenti, anche se poi non si richiede la partecipazione del plenum, essendo sufficiente la presenza di un numero almeno pari alla metà dei consiglieri. Per la validità della deliberazione del Consiglio è sufficiente l’intervento della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti, ex articolo 92 della Legge notarile;
3.in tema di attribuzioni: il Consiglio notarile, al fine di controllare il regolare esercizio dell’attività notarile, può i) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; ii) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; iii) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. Se assume l’iniziativa del procedimento disciplinare, esso è portatore dell’interesse all’esatta applicazione della sanzione (sul punto leggasi le sentenze della Corte di cassazione n. 9041/2016, n. 24962/2016 e n. 12683/2017): invero, “il potere disciplinare del Consiglio notarile non si esercita attraverso un’attività giurisdizionale, avendo tale funzione natura amministrativa, in quanto svolta, nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che ne è diretta emanazione ed opera al suo interno, per violazione di interessi propri dello stesso; mentre, l’intervento della giurisdizione avviene successivamente all’esercizio del potere disciplinare del gruppo, a garanzia esclusiva dei singoli, ed ha luogo mediante l’esame dell’atto che ha definito il procedimento disciplinare”. Pertanto, le potestà ispettive attribuite al Consiglio notarile è espressamente funzionale alle attribuzioni ad esso spettante per legge. Ne consegue, quindi, che gli atti acquisiti dal Consiglio notarile ai sensi dell’articolo 93 bis della Legge notarile possono essere utilizzati come elementi di giudizio dalla CO.RE.DI., dopo che siano stati sottoposti in contraddittorio all’incolpato, senza che rilevino sull’efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare i limiti del segreto istruttorio imposto o dell’accesso ai documenti amministrativi;
4.in tema di trascrizione: la trascrizione degli atti eseguita dal notaio tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla stipula, seppur nel rispetto del termine indicato dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 347/1997 (3) ai fini dell’adempimento delle imposte ipotecaria e catastale realizza in concreto la violazione dell’articolo 147, comma 1, lettera a), della Legge notarile, che recita: “è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”. Difatti, l’articolo 2671 del Codice Civile (4) impone che il notaio proceda all’adempimento “il più presto possibile”, ossia senza andare oltre il tempo tecnico strettamente necessario. Lo scopo della norma è quello di “ridurre al minimo il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore, che, ove anteriormente trascritte, pregiudicherebbero il primo legittimo acquisto. Il notaio ove, per eccesso di stipule e/o per una non adeguata organizzazione dello studio, violi non occasionalmente la prescrizione (secondo un giudizio discrezionale di merito) incorre nella ipotesi disciplinare. L’illecito in parola resta integrato per il solo fatto del non episodico od occasionale ritardo, senza che occorra accertare la verificazione di un danno per le parti stipulanti” (sul punto leggasi le sentenze della Corte di Cassazione n. 10872/2018 e n. 23491/2015). Pertanto, è da considerarsi corretta, secondo gli Ermellini, l’impostazione della Corte di Appello che, al riguardo, ha ravvisato la responsabilità disciplinare del notaio ex art. 147, comma 1, lettera a): detta norma “configura come illecito, a forma libera, condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica professionale e la cui individuazione in concreto è, peraltro, rimessa agli organi di disciplina” (sul punto leggasi le sentenze della Corte di Cassazione n. 17266/2015 e n. 25408/2013). Inoltre, nel momento in cui al notaio siano richieste la preparazione e la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, “la sua opera non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a tutte quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai contraenti; sotto il profilo deontologico, è innegabile l’importanza che va poi assegnata alla tempestività di tali prestazioni accessorie”. E “neppure rileva, sul piano della verifica della sussistenza dell’illecito disciplinare, ove si ravvisa la violazione di obblighi deontologici, l’obiezione che alcun cliente abbia in concreto subito danno dall’operato del notaio”.
In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Notaio a rimborsare al controricorrente Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato le spese del giudizio di cassazione (complessivi euro 5.200), oltre al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
(1) Articolo 1176, comma 2, del Codice Civile: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
(2) Articolo 31 della Legge Notarile: “La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all’adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell’articolo 45 per i casi ivi contemplati. Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall’esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno. Se al termine dell’anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato. Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile”.
(3) Articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 347/1997: “I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito”.
(4) Articolo 2671, comma 1, del Codice Civile: “Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato”.
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