Non è corretta la tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.
Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, con la sentenza n. 11948 del 11.06.2018.
Nel caso di specie un mutuatario ha convenuto in giudizio la Banca mutuante al fine di ottenere, oltre che il risarcimento del danno, la restituzione delle somme indebitamente sottrattele a titolo di interessi usurari.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha contestato integralmente le domande attoree chiedendone il rigetto; in particolare l’istituto di credito ha sostenuto la natura non usuraria degli interessi applicati in quanto il superamento del tasso soglia non può derivante dalla sommatoria di quelli corrispettivi e moratori.
Il Giudice adito, nel dirimere la controversia, ha rappresentato che qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi in virtù della diversa natura che li contraddistingue.
Invero, come sottolineato dell’autorità giudicante, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere in quanto rappresentano il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale; gli interessi di mora, invece, si applicano solamente sul debito scaduto.
La morosità nel pagamento non implica, infatti, la sommatoria dei due tipi di interessi poiché quelli moratori si applicano solo al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto troppo generiche le doglianze attoree e ha manifestato l’impossibilità di sopperire alle lacune probatorie con una eventuale consulenza tecnica d’ufficio.
Ciò in quanto la CTU non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Sulla base delle suddette argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24-09-2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
USURA: PRIVA DI FONDAMENTO LA TESI DEL CUMULO DEI TASSI
L’AMBITO OGGETTIVO DEGLI ARTT. 644 CP E 1815 CC È CIRCOSCRITTO AI SOLI INTERESSI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 12-09-2015
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