La tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Gli interessi corrispettivi hanno una diversa funzione rispetto a quelli moratori, considerato che i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento di una somma di denaro, mentre i secondi rappresentano una liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
I due tipi di interessi si pongono, inoltre, in un rapporto di alternatività, atteso che quando scade il termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, gli interessi corrispettivi non sono dovuti, ma sono dovuti quelli moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Alessandra Angiuli, con la sentenza n. 742 del 14.06.2018.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio l’istituto di credito con cui aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario deducendo l’applicazione di interessi anatocistici ed usurari e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede imposti dalla legge. Su tali premesse l’attrice ha chiesto l’accertamento della nullità o dell’illegittimità delle clausole contrattuali illegittime e la condanna della banca convenuta al rimborso di tutto quanto indebitamente trattenuto.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha contestato integralmente le domande attoree chiedendone il rigetto.
Il Giudice adito ha ritenuto totalmente infondate le doglianze attoree e non ha condiviso l’interpretazione data dalla mutuataria ai principi vigenti in tema di interessi moratori e corrispettivi.
Sul punto, infatti, l’Organo giudicante ha ritenuto che la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori impedisce di aderire alla tesi della loro sommatoria ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Invero, i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento di una somma di denaro, mentre i secondi rappresentano una liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria. I due tipi di interessi si pongono, inoltre, in un rapporto di alternatività, atteso che quando scade il termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, gli interessi corrispettivi non sono dovuti ma sono dovuti quelli moratori.
Il Giudice non ha omesso di fare riferimento alla giurisprudenza richiamata dalla mutuataria ma, al riguardo, ha specificato che la Corte di Cassazione ha, semplicemente, affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori debba essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.
In tal senso, dunque, il “tetto” previsto dalla cd “soglia antiusura” deve applicarsi anche agli interessi moratori, per cui, ove il tasso di mora da solo (e al pari di quanto previsto per quello corrispettivo) risulti usurario, la relativa pattuizione deve ritenersi nulla ex art. 1815 c.c. e, in tal caso, sono dovuti in caso di ritardo o inadempimento i soli interessi corrispettivi, ove legittimamente pattuiti.
Il Tribunale di Crotone ha, altresì, specificato che, nel caso di specie, il tasso di interesse in via corrispettiva non ha superato la soglia prevista dalla Banca d’Italia e sulla scorta delle suddette considerazioni ha rigettato la domanda attorea condannandola, pure, al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: PRIVA DI FONDAMENTO LA TESI DEL CUMULO DEI TASSI
L’AMBITO OGGETTIVO DEGLI ARTT. 644 CP E 1815 CC È CIRCOSCRITTO AI SOLI INTERESSI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 12-09-2015
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24-09-2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
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