Provvedimento Segnalato dall’Avv. Francesco Mainetti del foro di Roma
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica.
La costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni, contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.
Al creditore è consentito di promuovere una o più esecuzioni fondate sul medesimo titolo esecutivo ai fini della soddisfazione della pretesa creditoria.
Il pignoramento può essere “ridotto” quando con uno stesso mezzo di espropriazione siano stati vincolati beni che si ritiene abbiano un valore sproporzionato rispetto alla misura dei crediti da soddisfare; nel caso di cumulo delle procedure esecutive, l’unico strumento teso ad evitare l’abuso è costituito dal provvedimento di limitazione dei mezzi di espropriazione previsto ai sensi dell’ art. 483 c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani, con l’ordinanza del 16 gennaio 2019.
Nel caso in esame, un mutuatario esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione intrapresa da una banca con la quale aveva stipulato dei contratti di mutuo fondiario, al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva, basando le sue ragioni su:
1) inidoneità del contratti di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo, in quanto privi del carattere dell’autosufficienza, atteso che contestualmente alla sottoscrizione degli stessi sarebbe mancata la disponibilità delle somme mutuate in capo al essendo stati gli importi erogati, mediante assegni circolari costituiti in deposito cauzionale infruttifero presso la predetta Banca a garanzia dell’adempimento da parte del mutuatario di alcune prestazioni;
2) abuso dei mezzi di espropriazione forzata da parte dell’istituto di credito che, in forza dei medesimi titoli, ha sottoposto ad esecuzione gli immobili di proprietà dell’opponente ipotecati a garanzia dei mutui il cui valore sarebbe capiente a garantire il credito preteso dalla Banca, tenuto conto dei parametri di finanziabilità.
Il Giudice dell’esecuzione, valutati i fatti sopra esposti, ha rilevato, in merito al primo punto, che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in guisa da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione al patrimonio del mutuatario”.
Orbene, nel caso de quo, il mutuatario esecutato aveva ricevuto la somma dalla banca, rilasciandone quietanza, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al mutuatario, pertanto, è da ritenersi avvenuta la traditio.
Invero, il Giudice ha specificato che la somma mutuata era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero acceso presso l’istituto mutuante a garanzia dell’adempimento di una serie di prestazioni, dunque, la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni, contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.
Quanto al secondo punto, il Tribunale ha chiarito che al creditore è consentito di promuovere una o più esecuzioni fondate sul medesimo titolo esecutivo ai fini della soddisfazione della pretesa creditoria e che “nell’ipotesi di cumulo delle procedure esecutive, l’unico strumento teso ad evitare l’abuso è costituito dal provvedimento di limitazione dei mezzi di espropriazione previsto ai sensi del su citato art. 483 c.p.c., di competenza”, non l’invocato art. 496 riferibile ai soli casi in cui si debba provvedere a ridurre l’oggetto dell’unico processo esecutivo e non a limitare l’espropriazione ad uno dei procedimenti intrapresi dal creditore.
Per le suddette ragioni, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza cautelare e compensato le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO È SUFFICIENTE LA SEMPLICE DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA
NON È RICHIESTA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso | 23.03.2017 | n.347
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA IN DEPOSITO CAUZIONALE
NON È NECESSARIA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria | 17.04.2015 | n.5681
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno