Provvedimento segnalato dall’avv. Fabrizio Ferri del foro di Parma
Il tasso finito praticato non è determinato dal solo Euribor (il quale, effettivamente, per le modalità in cui viene individuato, è potenzialmente suscettibile di subire manipolazioni) ma da indice più spread, di talché non è corretto affermare che l’Euribor è sempre ed in ogni caso frutto di un accordo di cartello.
I destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate dal cartello posto in essere dalle banche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni poste in essere… da un gruppo di imprese bancarie.
Pertanto, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all’interesse Euribor, non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di effettuare un collegamento tra le asserite intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l’invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet, con la sentenza n. 1873 del 19.12.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato un mutuatario si è opposto ex art. 615, co. 2, cpc all’atto di precetto notificatogli da una banca in forza del contratto di mutuo ipotecario, lamentando l’usurarietà degli interessi applicati, nonché la nullità del tasso di interesse convenzionale per essere stato ancorato all’andamento dell’Euribor nel periodo in cui quest’ultimo costituiva il frutto di un’intesa illecita.
L’istituto di credito, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree chiedendone il rigetto.
Il Giudice, investito del thema decidendum si è soffermato sulla dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso perché ancorata all’Euribor fondata sul presupposto che l’Autorità Antitrust Europea ha accertato che nel periodo 2005/2009 l’indice Euribor era il frutto di un accordo di cartello tra alcune Banche.
Sul punto il Giudicante ha rappresentato che il tasso finito praticato non è determinato dal solo Euribor (il quale, effettivamente, per le modalità in cui viene individuato, è potenzialmente suscettibile di subire manipolazioni) ma da indice più spread, di talché non è corretto affermare che l’Euribor è sempre ed in ogni caso frutto di un accordo di cartello.
In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato come, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate dal cartello posto in essere dalle banche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni poste in essere da un gruppo di imprese bancarie.
Inoltre, ai fini della nullità delle clausole di richiamo all’interesse Euribor, non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di effettuare un collegamento tra le asserite intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e l’invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento.
Infatti, la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese.
In altre parole, poiché la nullità di cui all’art. 2 L. 287/1990 è posta a tutela degli imprenditori commerciali in quanto diretti danneggiati dall’intesa illecita, essa non può essere fatta valere dagli utilizzatori e, più in generale, da tutti quei soggetti che subiscano conseguenze meramente indirette dalla supposta manipolazione, quale è il contraente che stipuli un contratto di mutuo con la Banca il quale, ai fini della determinazione del tasso, faccia riferimento all’indice Euribor.
Il Giudicante ha, infine, specificato che, se anche si volesse prescindere dalla suddetta considerazione, sulla parte che invochi l’anzidetta nullità di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva grava l’onere di provare l’illiceità della stessa mediante allegazione dell’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale, la connessione tra questa ed il contratto sub judice ed infine, che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all’intesa anticoncorrenziale.
Con riferimento al caso di specie, il mutuatario si è limitato ad allegare che il contratto di mutuo è stato stipulato il 19 dicembre 2005, proprio all’interno del periodo (dal 26 settembre 2005 al 31 marzo 2009), in cui l’Autorità Antitrust Europea ha accertato che i dati (per la determinazione dell’Euribor) sono stati manipolati, ma non ha invece provato la connessione tra l’intesa accertata dalla ridetta Autorità ed il contratto sub judice, né che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all’intesa anticoncorrenziale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA SE MANCA LA PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E DELLA CONNESSIONE CON IL CONTRATTO
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37
MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO
MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA ALTERAZIONE ATTRAVERSO UN ACCORDO DI CARTELLO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA PIENAMENTE IL REQUISITO DELLA DETERMINABILITÀ
Sentenza | Tribunale Milano, Dott. Francesco Matteo Ferrari | 12.12.2016 | n.13562
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