Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovan Battista Casalini del Foro di Parma
L’erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell’art. 1346 c.c. né ai sensi dell’art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. L’indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L’erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti.
Il sistema di rilevazione dell’Euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale, pertanto, ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, è onere dell’attore dimostrare l’esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l’istituto di credito convenuto, vincolato all’intesa stessa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, con la sentenza n. 821 del 13 dicembre 2018.
Una società conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, lamentando l’applicazione di un tasso usuraio, di interessi anatocistici, la mancanza del requisito della determinatezza, per discordanza tra il tasso nominale ed l’indicatore sintetico di costo, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti operati dall’istituto di credito e ottenere la compensazione tra quanto corrisposto in eccesso rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto in forza del mutuo de quo.
Costituendosi in giudizio, la Banca eccepiva, preliminarmente, la prescrizione dell’azione e nel merito, contestava le ragioni della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Il Giudice adito, in riferimento all’asserita pattuizione usuraria del mutuo, ha affermato che non è condivisibile la tesi dedotta dall’attore secondo cui l’analisi doveva essere effettuata con riguardo al tasso effettivo di mora, in quanto, nel caso di specie, mai era stato dedotto l’addebito di interessi moratori, inoltre la metodologia di calcolo adottata, che individua il TEMO nel rapporto tra gli interessi moratori più gli oneri ulteriori legati all’inadempimento annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo, non è prevista da alcuna normativa.
In merito alla difformità tra l’ISC indicato nel contratto e quello applicato, il Tribunale ha affermato che la pubblicizzazione di un ISC differente rispetto a quello effettivo non determina una ipotesi di nullità, potendo al più configurare un comportamento contrario agli obblighi di buona fede contrattuale.
Con riguardo, invece, alla questione che qui rileva, avente ad oggetto l’erronea indicazione dell’ISC rispetto a quello effettivamente applicato, occorre evidenziare che, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all’art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, comma 6 TUB.
Orbene, l’ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell’art. 1346 c.c. né ai sensi dell’art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative.
Nel caso di specie, infatti, i tassi e costi del mutuo erano stati chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi era applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate.
Il giudicante, infine, in relazione all’Euribor ha ritenuto doveroso precisare che quest’ultimo consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori Istituti di credito dell’area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti di credito e che detto sistema di rilevazione dell’Euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale, dunque, anche ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, è onere dell’attore dimostrare l’esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l’istituto di credito convenuto, vincolato all’intesa stessa.
Per le ragioni sopraesposte, il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA SE MANCA LA PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E DELLA CONNESSIONE CON IL CONTRATTO
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2016 | n.517
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA DIRETTA A CONCERTARE LE SEGNALAZIONI
VALIDA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO, SE LA BANCA NON HA PRESO PARTE ALL’ACCORDO FRAUDOLENTO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti | 06.12.2016 | n.2977
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