Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro di Brescia
L’introduzione di una controversia effettuata sulla base di astratte enunciazioni di principio prive di alcun riferimento anche minimo al caso concreto integra appieno i presupposti della colpa grave ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, con la sentenza n.262 del 31 Gennaio 2019.
Nel caso in esame, una società, nonché il suo fideiussore, convenivano in giudizio una banca, con la quale avevano sottoscritto un contratto di conto corrente con affidamento e un mutuo chirografario, al fine di ottenere la restituzione degli importi versati a titolo di interessi, deducendo l’illegittimità a vario titolo dei criteri di determinazione degli interessi e delle commissioni applicate.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale eccepiva la nullità per indeterminatezza della domanda e chiedeva il rigetto della stessa e a propria volta la condanna dell’attrice e del fideiussore al pagamento della somma capitale di € 223.902,99, oltre interessi.
Il Tribunale adito, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice, ha rilevato che nella memoria presentata da parte attrice nei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. non vi era alcuna integrazione delle allegazioni svolte in atto di citazione, né erano stati prodotti o richiesti nuovi mezzi di prova, salvo insistere nella richiesta di CTU contabile e di ordini di esibizione.
Orbene, il Giudice ha affermato che: “l’introduzione della controversia effettuata sulla base di astratte enunciazioni di principio prive di alcun riferimento anche minimo al caso concreto, evocando usurarietà degli interessi e illiceità di condizioni contrattuali senza neppure esaminare prima dell’azione contratti e estratti conto, senza alcuno specifico riferimento al concreto svolgersi del rapporto e restando pure indifferenti all’avvenuta produzione dei documenti ad opera di controparte, ed evocando infine a fondamento una relazione tecnica che gli attori avrebbero commissionato ad una società specializzata e in corso di svolgimento e che mai tuttavia è stata prodotta, integri appieno i presupposti della colpa grave ex art. 96 co. 3 c.p.c., con conseguente condanna al pagamento in favore della convenuta di somma che in via equitativa si determina in un importo pari al 50 % del compenso liquidato al difensore, al netto di spese”.
Per quanto sopraesposto, il Giudicante ha rigettato la domanda, con conseguente condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. degli attori in solido al pagamento delle spese di lite, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale ha confermato l’ordinanza ingiuntiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LITE TEMERARIA: SUSSISTE QUANDO LA DOMANDA È PALESEMENTE INFONDATA E SMENTITA
CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO SE LA PRODUZIONE DOCUMENTALE DI CONTROPARTE SMENTISCE LE RAGIONI DELLA DOMANDA
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LITE TEMERARIA: SUSSISTE QUANDO LA DOMANDA È FONDATA SU ALLEGAZIONI ASTRATTE, IPOTETICHE, DUBITATIVE E GENERICHE
L’USO DI UNA PERIZIA DICHIARATAMENTE DIFFORME DAI CORRETTI CRITERI DI CALCOLO ECONOMETRICO INTEGRA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVA
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CONDANNA LITE TEMERARIA: OVE RECLAMO HA NATURA MERAMENTE ESPLORATIVA E SCOPO DILATORIO DEL GIUDIZIO
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Ordinanza | tribunale di Firenze, Pres. Monteverde – Rel. Zazzeri | 09.05.2017 | n.4897
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