Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Di Benedetto del foro di Velletri
In caso di regolare ammortamento del mutuo non rilevano gli interessi moratori ultra soglia.
Se la perizia di parte è basata su un criterio di calcolo errato (ossia quello del cumulo di interessi corrispettivi ed i moratori, e detto criterio viene trasfuso nell’atto introduttivo del giudizio, costituisce elemento ostativo alla ammissione di CTU contabile, in quanto la consulenza di parte, siccome errata nel ragionamento adottato, non comporta il venir meno dell’onere probatorio che incombe su parte attrice, pertanto, la CTU contabile, se ammessa, ha valenza meramente esplorativa.
Il controllo sulla usurarietà del tasso di interesse pattuito deve essere effettuato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Amelia Pellettieri, con la sentenza n. 2555 del 3 dicembre 2018.
Nel caso in esame, un mutuatario conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, nel quale era stato convenuto un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,288%, mentre per i moratori pari all’ 8,592% (alla data di sottoscrizione il tasso soglia era pari all’8,125 %), eccependo la applicazione di interessi usurari al momento della pattuizione, al fine di ottenere la condanna della Banca alla restituzione dell’importo ritenuto frutto della applicazione di interessi usurari, previa declaratoria della gratuità del mutuo.
La Banca si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda con condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
L’organo giudicante adito, rilevava che la perizia econometrica allegata da parte attrice, non asseverata, nello spiegare l’iter logico argomentativo e i criteri di calcolo adottati dal perito, aveva limpidamente chiarito di aver fatto ricorso al criterio del cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori per accertare il superamento del tasso soglia.
Orbene, il Giudice ha affermato che “il fatto che la perizia di parte si sia basata su un criterio di calcolo errato (ossia quello del cumulo di interessi corrispettivi ed i. moratori ), e che detto criterio sia stato trasfuso nell’atto introduttivo del giudizio, ha costituito elemento ostativo alla ammissione di CTU contabile , in quanto la consulenza di parte, siccome errata nel ragionamento adottato, non ha impedito di ritenere parte attrice inerte nell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla medesima , talché la CTU contabile , se ammessa, avrebbe avuto valenza meramente esplorativa”.
Invero, il controllo sulla usurarietà del tasso di interesse applicato deve essere effettuato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che in riferimento alla clausola degli interessi moratori, benché pattuiti ultra soglia, non erano mai stati applicati in quanto il mutuo era in regolare ammortamento avendo il cliente adempiuto costantemente al pagamento delle rate.
Infine, il Giudicante ha ritenuto “assai scarsi i riferimenti al rapporto di mutuo dedotto in giudizio, avendo l’attore richiamato per relationem una perizia contabile, peraltro redatta da un ingegnere con evidenti dubbi circa la preparazione dello stesso in tema di diritto bancario, nel malcelato tentativo di introdurre una serialità di procedimenti, basati su distorte interpretazioni dei principi giurisprudenziali in materia di usura, argomento quest’ultimo che invece va affrontato con rigore e serietà, avuto riguardo alla attuale congiuntura economica”.
Per le suddette considerazioni, il Giudice ha rigettato la domanda, con conseguente condanna dell’attore al pagamento in favore della Banca del doppio dell’importo liquidato a titolo di spese processuali ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. per evidente abuso dello strumento processuale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA = SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI = LITE TEMERARIA
TALE CONDOTTA PROCESSUALE VIOLA IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 29.05.2018 | n.1578
USURA: LA TEORIA DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX 96 CPC
INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
USURA: GLI INTERESSI MORATORI HANNO NATURA RISARCITORIA E NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DEI TASSI EX LEGE 108/96 SI ESEGUE CON UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani | 14.03.2018 | n.5545
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