La parte attrice che non provvede al tempestivo deposito dei decreti ministeriali sulla base dei quali effettuare la valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia, impedisce al giudicante di accertare (mediante consulenza tecnica contabile) la fondatezza o meno dell’eccezione di usurarietà.
I decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l’interesse assume natura usuraria sono atti amministrativi a cui è impossibile applicare il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113 del codice di procedura civile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni, con la sentenza n.5 del 08.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Società agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente assistito da due collegati conti anticipi, rispetto al quale lamentava la nullità del titolo e l’addebito di interessi illegittimi.
Resisteva in giudizio la Banca, che chiedeva il rigetto della domanda.
In ordine all’eccezione di nullità per difetto di forma ad substantiam del contratto, il Tribunale ha rilevato che la questione dei requisiti idonei ad integrare la forma scritta era oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che vedeva contrapposti due divergenti orientamenti.
A tal riguardo, il Giudice ha valorizzato la ratio sottesa alla forma vincolata del contratto, vale a dire l’esigenza di garantire la trasparenza del mercato e la corretta informazione ai clienti, in altri termini, l’obiettivo perseguito dal TUF è di assicurare all’investitore una informazione adeguata e di colmare l’asimmetria informativa, creando un requisito strutturale del negozio.
In tal senso la funzione attribuita alla forma scritta nell’ipotesi di cui all’art. 23 TUF è protettiva e, secondo il giudicante, si considera soddisfatta ove il documento rechi la sottoscrizione del cliente e la dichiarazione unilaterale ricognitiva di avere ricevuto copia di un esemplare del contratto debitamente sottoscritta dai soggetti abilitati dell’istituto contraente.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la validità del titolo contrattuale e pertanto ha esaminato le doglianze nel merito.
In ordine alla lamentata applicazione di interessi anatocistici, il contratto si concludeva nell’anno 2013, pertanto rientrava nell’ambito di applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 secondo cui la produzione di interessi su interessi è legittima, purché venga pattuita una pari periodicità tra quelli attivi e passivi.
Quanto alla commissione di massimo scoperto (CMS) il Tribunale ha ravvisato che costituisce un corrispettivo per la messa a disposizione della Banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, in altri termini rappresenta un costo del finanziamento commisurato all’intensità dell’utilizzo della provvista disponibile.
A tal riguardo, la tesi attorea sosteneva che la CMS fosse priva di giustificazione causale, invero il Magistrato ha rilevato che la relativa censura era infondata, in quanto la funzione economico individuale si ravvisava nello scopo remuneratorio del creditore, inoltre non era ravvisabile alcun deficit di determinatezza posto che dalla produzione documentale emergeva espressamene la percentuale applicata.
In ordine alle censure relative all’usurarietà dei tassi applicati, la parte attrice non produceva tempestivamente i decreti ministeriali sulla base dei quali effettuare la valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia.
Sul punto, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata produzione dei relativi decreti inibisce al giudicante di accertare – mediante consulenza tecnica contabile – la fondatezza delle eccezioni, in quanto i suddetti decreti sono atti amministrativi che non costituiscono una fonte del diritto, pertanto per questi non opera il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., né in tal senso può sopperire la perizia di parte che rileva come mera allegazione difensiva.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che il mancato deposito dei decreti ministeriali, impedendo la valutazione nel merito, avesse valore assorbente di ogni altra censura che veniva esaminata in via meramente incidentale.
Infatti, quanto alla censura sull’usura sopravvenuta, in via incidentale, il giudicante ha aderito alla pronuncia a Sezioni Unite secondo cui alla luce di una interpretazione coerente al dato letterale di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. la valutazione del tasso soglia è da ricondurre solo al momento della promissio, non rilevando in alcun modo la datio, ciò in conformità anche ai principi generali dell’ordinamento secondo cui la nullità può essere solo originaria e non sopravvenuta.
Quanto poi alla accennata censura di usurarietà soggettiva, in via incidentale, si è evidenziato che all’esito dell’istruttoria non emergeva alcuna prova sui presupposti della fattispecie incriminatrice.
Va infatti sottolineato che non risultava sufficiente ai fini dell’integrazione della richiamata fattispecie, in via automatica, il mero superamento del TEGM unitamente a una generica situazione di difficoltà finanziaria, dovendo invece il cliente dimostrare l’approfittamento della situazione di difficoltà – dolo del creditore – e la concreta sproporzione dei tassi praticati, che nella fattispecie rimanevano privi di specifica allegazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: IL CLIENTE È TENUTO A PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI CHE FISSANO IL TASSO SOGLIA
ALLEGAZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTE CHE INTENDA FAR VALERE LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI USURARIE
Tribunale Mantova, dott. Marco Benatti | Sentenza | 25-06-2015 | n.651
USURA: ALLA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI SEGUE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
L’EVENTUALE USURARIETÀ DEI MORATORI NON INVESTE IL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Decreto | Tribunale di Roma, dott. Ciufolini | 26.03.2015 |
USURA BANCARIA: È ONERE DEL GIUDICE VERIFICARE LA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI
È RIMESSA ALLA PARTE CHE NE HA INTERESSE L’ONERE DI PRODURRE I DECRETI DI CUI ALLA L.108/1996
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott.ssa Caterina Costabile | 09.01.2014 |
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