Provvedimento segnalato dall’avv. Lorenzo Serretti del foro di Pesaro con nota di accompagnamento
L’interesse corrispettivo e l’interesse moratorio hanno natura essenzialmente diversa, pertanto, non può essere compiuto un raffronto tra grandezze disomogenee.
Nessuna norma – speciale o generale – vieta che le parti, nel determinare il contenuto del contratto di mutuo, stabiliscano un tasso variabile con una soglia minima, dunque, è valida la clausola floor, specialmente se liberamente e consapevolmente accettata dalle parti, incluso il mutuatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pesaro, Giudice Manuela Mari, con la sentenza n. 873 del 7 agosto 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, un MUTUATARIO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pesaro, una BANCA, con la quale in data 13.7.2009 aveva stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile, e ritenendo che il tasso di mora effettivo previsto nel contratto calcolato nella misura del 5,15% era usurario, poiché superiore al tasso soglia a quel tempo vigente pari al 5,085%, chiedeva di:
“1. accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 644, cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., la nullità della clausola che disciplina la corresponsione degli interessi per tutti i motivi di cui in narrativa;
- per l’effetto, tenendo fermo il piano di ammortamento stabilito al momento della conclusione del contratto di mutuo, previa imputazione degli interessi corrisposti alla quota capitale, anche ai sensi dell’art. 1241 e ss cod. civ., e considerando che per il futuro non sono dovuti interessi, rideterminare il piano di ammortamento relativamente all’importo di ogni singola rata, dichiarando il mutuatario tenuto al pagamento in favore della Banca di una rata mensile comprensiva della sola quota del capitale ancora dovuto, così come meglio descritto nell’allegata perizia;
- accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della clausola “floor” prevista nel contratto di cui è causa per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, rideterminare l’intero piano di ammortamento applicando al rapporto il tasso previsto dall’art. 117 TUB;
- condannare in ogni caso la Banca convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Si costituiva in giudizio la BANCA, la quale affermando che il tasso di mora non era mai stato applicato, poiché il mutuatario aveva sempre regolarmente versato le rate e ritenendo il contenuto della clausola floor chiaro e non vietato dalla legge, chiedeva il rigetto della domanda
Il Tribunale, reputando perfettamente documentata la pattuizione de quo, rilevava che l’asserita usurarietà del contratto non era ravvisabile, in quanto l’interesse corrispettivo e l’interesse moratorio avendo natura essenzialmente diversa non poteva essere compiuto un raffronto tra di essi, essendo grandezze disomogenee.
A rigore di quanto affermato dal Giudice, la tesi di parte attrice, che aveva riscontrato l’usura del mutuo comparando il tasso soglia risultante dalla rilevazioni della Banca d’Italia e il tasso di mora contrattuale, andava disattesa.
In riferimento alla clausola floor, il Giudicante ha ritenuto altresì infondata la domanda, in quanto non esiste alcuna norma che vieta alle parti di stipulare un contratto di mutuo a tasso variabile con una soglia minima, inoltre essendo stata liberamente e consapevolmente accettata dalle parti, incluso il mutuatario, il quale aveva valutato positivamente la convenienza dell’assetto economico derivante dal complesso delle clausole che formavano il contratto, non si ravvisa la violazione dell’art.117 TUB.
Non è da ritenersi tantomeno applicabile l’art.21 TUF, in quanto aver inserito nel contratto di mutuo un tasso di interesse corrispettivo minimo non equivale affatto a trasformare il mutuo in un contratto di investimento mobiliare in prodotti derivati.
Per i motivi sopra esposti le domande sono state respinte e con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: NON CONFIGURA UN DERIVATO FINANZIARIO IMPLICITO
OCCORRE CHE LA PATTUIZIONE DI UN RENDIMENTO MINIMO SIA CHIARA E TRASPARENTE
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Giuseppe Pagliani | 19.09.2018 | n.1552
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Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
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