La diversa natura e funzione del tasso corrispettivo e del tasso di mora determina l’autonomia delle diverse pattuizioni contrattuali dei relativi interessi, conseguentemente l’eventuale invalidità della clausola concernente il tasso di mora pattuito non investe la clausola attinente l’interesse corrispettivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Paola Ragozzo, con la sentenza n. 17943 del 24.09.2018.
La vicenda, in particolare, ha riguardato una mutuataria che ha convenuto in giudizio una banca deducendo la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario; di conseguenza ha chiesto al Giudice di convertire il mutuo da oneroso a gratuito, con obbligo dell’istituto di restituire gli interessi percepiti.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso formulato chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha rappresentato che quanto asserito dall’attrice non ha trovato riscontro probatorio e, dunque, la stessa non ha assolto all’onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 c.c., secondo cui: “chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i. fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Inoltre, il Giudice ha rappresentato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c, occorre aver riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula, come precisato da Cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, valutazione impossibile da effettuare in caso di incidenza di oneri eventuali, interessi di mora, dipendenti appunto dal verificarsi di una fase patologica del rapporto, di cui nella specie, non vi è evidenza.
Invero, a parere del giudicante, la portata normativa dell’art. 1815 c.c. appare riferibile al solo tasso di interesse corrispettivo, quale elemento costitutivo necessario del contratto di “mutuo oneroso” specificatamente regolamentato e non già al tasso di mora, che ha finalità ontologica diversa, assolvendo alla funzione di predeterminazione di danno risarcibile ex art. 1224, ultimo comma, c.c.
La diversa natura e funzione del tasso corrispettivo e del tasso di mora non può non determinare l’autonomia delle diverse pattuizioni contrattuali dei relativi interessi, conseguentemente l’eventuale invalidità della clausola concernente il tasso di mora pattuito non investe la clausola attinente l’interesse corrispettivo.
Con riferimento al caso in esame, non è stata richiesta né si ravvisata la nullità della valida pattuizione degli interessi corrispettivi, mentre il rilievo dell’invalidità della pattuizione relativa all’interesse di mora è infondato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande della mutuataria e le spese hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NESSUNA SOMMATORIA TRA MORATORI E CONVENZIONALI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SI APPLICANO ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa | 24.12.2018 | n.1365
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