E’ condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica del rispetto della normativa antiusura debba operarsi anche in relazione agli interessi moratori e non soltanto ai corrispettivi. A tal fine, però, è impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell’Economia, in base alle rilevazioni della Banca d’Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia.
Come chiaramente esplicato nella Circolare della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei ed ai fini dell’individuazione di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che gli stessi decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, giudice Laura Centofanti, con la sentenza n. 18633 del 02.10.2018.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari e i loro garanti che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere l’accertamento dell’illiceità della clausola con la quale erano stati convenuti gli interessi e la declaratoria della gratuità del mutuo; conseguentemente hanno concluso per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca, oltre che il risarcimento del danno subito.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutte le domande ex adverso formulate, chiedendone il rigetto in quanto inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondata la domanda relativa alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse convenuti nel contratto di mutuo in quanto non ha trovato riscontro alla luce delle stesse allegazioni di parte attrice.
Invero, il Tribunale ha osservato che, da un lato, il tasso di interesse corrispettivo pattuito era largamente al di sotto del tasso soglia vigente, d’altro lato, non è dato confrontare la misura del tasso di mora convenuto con il tasso soglia.
Il giudicante ha reputato condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica del rispetto della normativa antiusura debba operarsi anche in relazione agli interessi moratori e non soltanto ai corrispettivi ma ha osservato che risulta impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell’Economia, in base alle rilevazioni della Banca d’Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia.
Come chiaramente esplicato nella Circolare della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione è finalizzata ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché ne deriverebbe un eccessivo innalzamento delle soglie ed è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi …non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (il tasso di mora applicato al debitore e i tassi soglia, determinati, senza tenere conto dei tassi moratori), ed ai fini dell’individuazione di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che gli stessi decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il Giudice ha, dunque, ritenuto che, allo stato, in assenza di altro parametro, il riferimento ai criteri autorevolmente indicati nelle richiamate Istruzioni, costituisca il metodo di valutazione più corretto ai fini della valutazione dell’usurarietà dei tassi moratori.
Né potrebbe ritenersi fondata la doglianza della parte attrice, supponendo di dover sommare il tasso di mora a quello corrispettivo convenuto in contratto; ciò in ragione della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull’intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha respinto le domande proposte dagli attori e li ha condannati al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:
USURA-MORATORI: È LEGITTIMA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO AL TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON È CONDIVISIBILE LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DEL 30.10.18 N. 27442 IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE DELLE S.U.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
USURA: IRRILEVANTE LA PERIZIA DEL CONSULENTE TECNICO SE CONTRARIA ALLE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA
ONERI E COMMISSIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL TEG SI INCLUDONO SOLO SE COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini | 07.11.2018 | n.1123
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