Le donazioni di modico valore sono, tuttavia, soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge del defunto (art. 738 c.c.). Ne consegue che, al di fuori dell’eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore (nella specie, fatte in favore di una figlia) l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Pres. Manna – Rel. Scarpa, con la sentenza n. 2700 del 30.01.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che aveva respinto le sue domande negando valore di disposizione testamentaria alla missiva del 26 luglio 1996.
Tra i motivi di gravame vi è stata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 783 c.c., artt. 112, 113 e 116 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata che ha negato la soggezione a collazione dei gioielli donati dal de cuius alla figlia “trattandosi di gioielli di modico valore rispetto all’intero asse ereditario non risultando, sul punto, assolto l’onere probatorio gravante sull’appellante principale in ordine all’esistenza della maggior parte di essi“.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto il suddetto motivo di ricorso fondato ed ha rilevato che le donazioni di modico valore sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge del defunto (art. 738 c.c.).
Ne consegue che, al di fuori dell’eccezione alla regola generale stabilita in favore del coniuge, anche per le donazioni di modico valore (nella specie, fatte in favore di una figlia) l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha Conseguono accolto il quinto motivo di ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
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