L’istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell’onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali necessità generiche e/o inattendibili. Più precisamente in ambito bancario è necessario che l’istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell’inoltro della citazione) la procedura di cui all’art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta
Questo il principio sancito dal Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo, con la sentenza n.2411 del 6 novembre 2018.
Nella vicenda in esame, una società, nonché il suo fideiussore, hanno convenuto in giudizio una Banca, con la quale avevano sottoscritto tre contratti di conto corrente, lamentando che l’istituto di credito aveva applicato interessi con capitalizzazione trimestrale illegittima; che era stata violata la legge 108/1996 e che in diversi trimestri vi era stato il superamento del tasso soglia, pertanto, che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto e che nulla era stato previsto in ordine ai giorni valuta.
Si costituiva in giudizio la banca, contestando tutto quanto dedotto dall’attore.
Rilevante e di particolare importanza, in merito al giudizio de quo, è la richiesta formulata da parte attrice in corso di causa dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice adito in riferimento a quanto suddetto ha affermato che: “l’istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in corso di causa avente ad oggetto la richiesta della documentazione contrattuale degli estratti conto non sia accogliibile se non preceduta dalla preventiva richiesta ex art. 119 t.u.b. sempre che detta documentazione non sia stata prodotta dalla banca”.
Invero, “l’istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell’onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali necessità generiche e/o inattendibili. Più precisamente in ambito bancario è necessario che l’istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell’inoltro della citazione) la procedura di cui all’art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta”.
Per quanto sopra esposto, il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO – ONERE DELLA PROVA: VA NEGATO L’ORDINE DI ESIBIZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
LA RICHIESTA DI COPIE NON PUÒ IN OGNI CASO AVERE AD OGGETTO I CONTRATTI IN QUANTO GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore | 09.02.2018 | n.235
ORDINE ESIBIZIONE: INACCOGLIBILE IN MANCANZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB A BANCA
L’ART. 210 C.P.C. NECESSITA CHE IL CLIENTE PROVI DI AVER FATTO CIÒ CHE ERA IN SUO POTERE PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Manuela Massino | 29.11.2017 | n.5799
ORDINE DI ESIBIZIONE: È INDISPENSABILE LA PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 T.U.B, ANTE CAUSAM
IRRILEVANTE IL PROCEDIMENTO MONITORIO PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PROPOSTA IN CORSO DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Dott.ssa Silvia Capitano | 13.03.2017 | n.456
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