La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso incorso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda; del pari non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall’inizio del rapporto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, con la sentenza n. 198 del 16.01.2018
Nella fattispecie in disamina un correntista ha convenuto in giudizio una Banca lamentando l’applicazione nel corso del rapporto di interessi, competenze e costi non concordati in virtù dell’applicazione di un tasso di interesse passivo maggiore di quello legale, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Su tali presupposti chiedeva la condanna dell’istituto di credito alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutte le avverse deduzioni ed eccependo in particolare l’infondatezza della pretesa restitutoria, posto che il rapporto azionato risultava ancora in essere e che, di conseguenza, alcun pagamento poteva dirsi effettuato.
Ebbene il Tribunale ha rappresentato la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo sperimentata dall’attore, e non anche della (pregiudiziale) azione di nullità proposta dalla società attrice con riferimento alle clausole contestate.
Ed invero, l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso ed ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
In definitiva, il correntista che intenda esigere la ripetizione dell’indebito adducendo l’illegittimità degli addebiti di interessi, c.m.s. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio e ha l’onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell’apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell’eventuale saldo debitore.
Il Tribunale ha, altresì, specificato che le domande di nullità, invece, prescindono dalla chiusura o meno del rapporto al momento della proposizione, in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Alla luce delle suepsoste argomentazioni il Giudice ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell’indebito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
RIPETIZIONE INDEBITO: IN PENDENZA DI RAPPORTO L’AZIONE È IMPROPONIBILE
PARIMENTI INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE DEL SALDO IN QUANTO CONNESSA ALLA DOMANDA PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Marco Pugliese | 20.02.2018 | n.682
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
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