La domanda di restituzione di indebito non può essere accolta qualora non vi sia la prova della chiusura del conto e del pagamento dell’indebito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Emanuela Piazza, con la sentenza n. 3626 del 02.08.2018.
La controversia ha riguardato un correntista e un fideiussore che hanno convenuto in giudizio una banca lamentando l’applicazione, da parte di quest’ultima, di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente e comunque tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l’illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione dell’art. 1283 c.c.
L’Istituto di Credito, ritualmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamando in causa la Banca eventualmente responsabile per il periodo antecedente al 01.12.2008, e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza di tutte le domande attoree chiedendone il rigetto.
Nell’affrontare la vicenda sottoposta al suo giudizio, il Tribunale di Palermo ha rappresentato che la domanda di restituzione dell’indebito avrebbe potuto essere accolta solo nel caso in cui fosse stata provata la chiusura del conto.
Sul punto, il Giudice ha sottolineato che l’omessa impugnazione o l’approvazione (anche tacita) dell’estratto conto non impediscono di sollevare l’eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi.
L’organo giudicante ha, altresì, rappresentato che il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente non possa essere considerato adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, il Giudice ha statuito che, qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto, trova comunque applicazione il principio di cui all’art.2697 c.c. e, dunque, l’onere grava su chi intende far valere in giudizio il diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato.
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento ha prodotto parte degli estratti conto ma non ha fornito la prova della chiusura del conto, né quella del pagamento dell’indebito per cui non ha accolto la domanda di restituzione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE OVE IL CONTO SIA ANCORA APERTO
NON SI CONFIGURA ALCUN PAGAMENTO IN COSTANZA DI RAPPORTO IN QUANTO NON È POSSIBILE DISTINGUERE LE RIMESSE SOLUTORIE
Sentenza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel Iodice | 10.03.2017 | n.130
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO E SE NON SONO INDICATE LE RIMESSE SOLUTORIE
LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO PASSIVO DEGLI INTERESSI NON SI RISOLVE IN UN PAGAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari | 05.01.2017 |
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