È corretta l’operazione di acquisto dei titoli se effettuata in base alla tipologia di cliente.
In merito al rapporto di deposito titoli, l’operazione risulta parimenti corretta e non è individuabile alcuna violazione di obblighi contrattuali o di buona fede in ordine alle segnalazioni sull’andamento dei titoli, posto che non risulta alcun obbligo negoziale in tal senso, e, in assenza di un contratto di consulenza o di gestione o deposito gestito, non sussiste alcun obbligo dell’intermediario di monitoraggio del titolo dopo il perfezionamento dell’ordine, e di fornire informazioni al cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, con la sentenza n. 791 del 7 maggio 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata dei clienti convenivano in giudizio una Banca, con la quale avevano stipulato dei contratti di conto corrente, deposito titoli e prestazioni di servizi finanziari, al fine di far accertare e dichiarare l’inadempimento della Banca sul presupposto che la stessa avesse nei confronti del cliente obblighi informativi in merito all’andamento dei titoli, in quanto ciascuno degli attori con distinta posizione e autonomo rapporto con la banca, avevano visto quasi totalmente depauperarsi il valore delle obbligazioni acquistate, imputando l’evento ad un negligente adempimento dei doveri di protezione ed informativa posti a carico dell’Istituto di Credito, pertanto, ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva la Banca, la quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande, in quanto infondate, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, determinare l’entità del danno teoricamente risarcibile, con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze connesse al giudizio.
Il Tribunale, esaminate separatamente le posizioni degli attori, in quanto soggettivamente distinte nonostante azionate nella stessa sede, rilevava che per entrambi era corretta l’operazione di acquisto dei titoli, in quanto effettuata in relazione alla tipologia di cliente, avendo entrambi gli attori all’epoca della stipulazione dichiarato all’intermediario finanziario di essere abituati ad operare in contesto speculativo, in quanto avevano già acquistato altri strumenti finanziari notoriamente rischiosi, pertanto l’operazione sottoscritta non era né inadeguata né inappropriata.
In merito poi al successivo rapporto di deposito titoli, l’operazione risultava altrettanto corretta e non era individuabile alcuna violazione degli obblighi contrattuali o di buona fede in ordine alle segnalazioni sull’andamento dei titoli, in quanto non sussiste alcun obbligo negoziale in tal senso, e, in assenza di un contratto di consulenza o di gestione o deposito gestito, non esiste alcun obbligo dell’intermediario di monitoraggio del titolo dopo il perfezionamento dell’ordine, e di fornire informazioni al cliente.
Per le sopra esposte ragioni il Giudice rigettava la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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