Provvedimento segnalato dall’Avv. Fabrizio Fiore del foro di L’Aquila
Affinché possa essere fatta valere l’illiceità dello schema contrattuale, incombe su chi la lamenti l’onere di dimostrare che il proprio contraente era partecipe dell’intesa anticoncorrenziale.
Le garanzie prestate dagli opponenti, pur qualificate come fideiussioni, sono in realtà veri e propri contratti autonomi di garanzia, con i quali le parti intendevano non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta, ma un’obbligazione autonoma del garante del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dal debitore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Teramo, Dott. Alessandro Chianuzzi, con l’ordinanza del 15 gennaio 2019.
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice ha denegato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione affermando che: “le garanzie prestate dagli opponenti, pur qualificate come fideiussioni, devono essere in realtà qualificate come veri e propri contratti autonomi di garanzia, con i quali le parti intendevano non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta ma un’obbligazione autonoma del garante del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dal debitore; dalla qualificazione delle garanzie di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l’unica eccezione che avrebbero potuto proporre i garanti è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall’ordinamento – come nell’ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall’ordinamento”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ha il valore di contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag)
La deroga al beneficium excussionis e la clausola solve e repete sono incompatibili con il principio di accessorietà
Sentenza | Tribunale Di Velletri, Giudice Maria Casaregola | 28.03.2017 | N.911
FIDEIUSSIONE: la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” qualifica l’autonomia del negozio di garanzia
La nullità della pattuizione di interessi ultralegali non si estenda a tale contratto
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Romolo Ciufiolini | 09.02.2017 | n.2562
FIDEIUSSIONE: se presente clausola di pagamento a “prima richiesta”, vale come contratto autonomo di garanzia
Il garante non può muovere al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Riccardo Guida | 18.07.2016 |
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