La tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico-matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo.
La differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all’applicazione della regola del cumulo: gli interessi moratori rientrano infatti tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano quindi una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n. 1816 del 24.01.2018.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca deducendo la violazione della normativa antiusura (l. n. 108/96) in relazione al superamento del tasso soglia usura pro tempore con riferimento alla somma degli interessi corrispettivi e moratori.
Il Giudice adito ha rappresentato che la sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, come ormai affermato dall’orientamento giurisprudenziale più che consolidato, è un’operazione matematica finanziaria scorretta.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato che la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un’errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall’avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
Tuttavia, l’erroneità di tale tesi deriva dal fatto che i due tipi di interessi, corrispettivi e di mora, sono diversi e adempiono a funzioni differenti; i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento l’inadempimento del debitore all’obbligo di restituire le somme come concordato. Del resto l’applicazione degli interessi di mora è meramente eventuale, avvenendo solamente nel caso di inadempimento del debitore, ipotesi ovviamente non fisiologica del rapporto.
Tale posizione, a parere del giudicante, è conforme alle indicazioni della Banca d’Italia, per la quale “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la Banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON È CORRETTA LA TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO
LE DUE FATTISPECIE SONO ALTERNATIVE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.06.2018 | n.11948
USURA BANCARIA = SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI = LITE TEMERARIA
TALE CONDOTTA PROCESSUALE VIOLA IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 29.05.2018 | n.1578
USURA: LA TEORIA DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX 96 CPC
INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
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