La Suprema Corte non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con il TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi, chiarendo semplicemente che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché il Giudice dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, con la sentenza n. 19103 del 08.10.2018.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo la violazione della normativa antiusura per aver applicato al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, con esso stipulato, tassi usurari; gli attori hanno, conseguentemente, chiesto accertarsi la nullità della clausola determinativa di detti interessi e la gratuità del mutuo nonché la restituzione di tutte le somme versate illegittimamente, il risarcimento del danno e la condanna della banca per lite temeraria.
Nel costituirsi in giudizio la Banca ha contestato le deduzioni attoree deducendo di aver applicato al contratto clausole conformi alla legge e tassi corrispettivi e di mora sotto soglia ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, investito del thema decidendum ha sottolineato che, nella ricostruzione di parte attrice, la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell’indebito per asserito superamento del tasso soglia usura, si fonda sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori.
Parte attrice, onerata sul punto, non ha dato prova nel processo di aver corrisposto interessi usurari, limitandosi ad avvalorare il suo convincimento sulla sola base di un elaborato di parte realizzato con una metodologia errata, la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato ad un contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, involgendo soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.
Tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5598 e n. 23192 del 2017 che non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con il TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Al riguardo, gli ermellini hanno chiarito che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché il Giudice dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.
A ciò aggiungasi che, neppure i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura, tengono in considerazione gli interessi moratori.
La Banca d’Italia ha da tempo chiarito che gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa antiusura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cade solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e che, in presenza di interessi moratori, il criterio preso a base dei TEG medi pubblicati dovrà maggiorarsi di 2,1 punti percentuali per valutare la soglia antiusura.
A tal fine, attesa l’impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei – da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall’altra, il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati –, la verifica dell’eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontando tale tasso con il TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari e poi aumentato della metà ( tale calcolo è valevole per il periodo di stipula del contratto in esame (29.1.2007) (da maggio 2011, detto calcolo si opera maggiorando il TEGM di 2,1 punti percentuali e poi aumentandolo del 25%, con l’aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 07.11.2018 | n.21423
USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO RICONDUCIBILI AL GENUS DELLA CLAUSOLA PENALE
IN ASSENZA DI UN TASSO SOGLIA SPECIFICO È ESCLUSA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 18.04.2018 | n.698
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