Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere») su un bene immobile che è oggetto di espropriazione forzata, l’interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, su quello del creditore a soddisfarsi sull’immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore della stessa legge n. 228 del 2012 (1 o gennaio 2013). Ai tali fini è irrilevante la circostanza che l’Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all’aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 3709 del 08.02.2019.
La vicenda ha riguardato un immobile oggetto della procedura esecutiva, dapprima sequestrato dal Tribunale di Roma, con decreto del 17 giugno 1998, e poi definitivamente confiscato con decreto del 14 giugno 2000, confermato in appello con decreto del 31 luglio 2001.
Le Amministrazioni statali hanno proposto opposizione volta a far valere l’inopponibilità all’erario dei crediti e dei diritti reali di garanzia vantati sull’immobile dalle Banche.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva con decreto inaudita altera parte, confermato con ordinanza del 20 febbraio 2007. Avverso detta ordinanza era proposto reclamo in esito al quale il collegio, con ordinanza del 12 dicembre 2007, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva opposta.
Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2007, gli enti opponenti hanno introdotto nel merito le due opposizioni di terzo rigettate con le sentenze avverso le quali le quali è stato proposto ricorso per la cassazione.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con due sentenze “gemelle” pubblicare con i nn. 10532 e 10533 del 2013, hanno cassato con rinvio i provvedimenti impugnati ed i giudizi sono stati riassunti innanzi al Tribunale di Roma che, riunite le due cause, con sentenza n. omissis del 2016, ha rigettato l’opposizione.
Avverso la suddetta decisione le Amministrazioni hanno proposto nuovamente ricorso cassazione, articolato in sette motivi.
La Suprema Corte, al cui vaglio è stata sottoposta la vexata quaestio, ha precisato che il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
Il favor, invero, è certamente presente anche nelle scelte compiute dal legislatore penale; la disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 195, della legge n. 228 del 2012, infatti, ritiene subvalenti le ragioni individuali del creditore, rispetto all’esigenza di repressione di fenomeni criminali di particolare gravità, ma fa salva la tutela dell’aggiudicatario, nell’evidente consapevolezza che diversamente si infliggerebbe un grave vulnus all’efficienza dell’intero sistema delle vendite giudiziarie;
Pertanto, in presenza di una scelta legislativa così saldamente radicata nei princìpi generali che regolano il processo esecutivo, non vi è spazio per trovare una regola di contemperamento fra gli opposti interessi del creditore e dello Stato diversa da quella sopra richiamata. L’unico criterio legale per regolare il conflitto fra le ragioni dei creditori e quelle dello Stato è dettato dall’art. 1, comma 195, della legge n. 228 del 2012: restano salvi gli effetti non solo dei trasferimenti, pure quelli dell’aggiudicazione, anche in via provvisoria, determinatisi in data anteriore al 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge).
Alla luce delle suesposte argomentazioni gli ermellini hanno rigettato il ricorso e condannato le Amministrazioni ricorrenti al pagamento in solido, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.200,00.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:
RAPPORTI TRA SEQUESTRO/CONFISCA E LE PROCEDURE PENDENTI EX LEGE 228/12
L’INIBITORIA DELLE AZIONI ESECUTIVE RIGUARDA SOLO I BENI CONFISCATI IN VIA DEFINITIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Est. Dott. Giorgio Marino | 22.07.2015 | n.3202
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: PUÒ RESISTERE ALLA CONFISCA?
IL G.E. PUÒ SOSPENDERE L’ESECUZIONE EX ART. 623 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Lecco, dott. Dario Colasanti | 01.08.2016
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-immobiliare-puo-resistere-alla-confisca
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno