Non vi é alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall’art. 33 della L. 287/1990, norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti.
Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell’ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 2338 del 01.03.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio un istituto di credito, sulla premessa di avere intrattenuto con esso un rapporto di conto corrente, deduceva l’applicazione da parte dell’istituto di credito della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’applicazione di interessi ultralegali ed usurari e di commissioni e spese non pattuite.
Parte attrice ha affermato, inoltre, di non aver mai sottoscritto alcun contratto e di non aver mai ricevuto la copia degli estratti conto.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, la Banca ha contestato la fondatezza dell’avversa domanda ed ha spiegato domanda riconvenzionale, nei confronti dell’attrice e dei fideiussori terzi chiamati, per conseguire la condanna dell’attore al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di € 135.576.64, di cui € 75.520,05 quale saldo debitore del rapporto di c/c al 30/9/2013, ed € 60.065,59 per operazioni “FIMPORT”, consistenti in n. 9 anticipazioni richieste e sottoscritte dalla società correntista, sotto forma di finanziamento, per far fronte a pagamenti da questa dovuti a fornitori esteri.
I terzi chiamati in causa dalla banca si sono costituiti, chiedendo l’accoglimento delle domande attoree nonché la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia degli atti di fideiussione per violazione da parte della banca degli artt. 1956 e 1957 c.c., e, solo in sede di comparsa conclusionale, hanno chiesto l’accertamento della nullità delle fideiussioni in adesione ad intese anticoncorrenziali, per violazione della normativa antitrust.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto opportuno procedere alla disamina della doglianza dei terzi chiamati in causa circa la nullità degli atti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, benché il difetto del deposito del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia) del 02.05.05 n. 55, quanto del parere dell’AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione, sarebbero ostative all’esame della questione.
Il Tribunale ha, poi, specificato che il recente innestarsi nelle controversie bancarie della valutazione di validità dei cosiddetti contratti a valle delle intese censurate dalle autorità di vigilanza deriva da un obiter dictum della Suprema Corte di Cassazione nel quale viene statuito che “se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle” la stessa non può che travolgere il negozio concluso “a valle” che risulta, dunque, nullo.
Tuttavia, l’Organo Giudicante ha ritenuto che il passaggio motivazionale della pronuncia degli ermellini sopracitata non possa essere enfatizzato e dare la stura tout court alla declaratoria di nullità dei negozi di garanzia pur aderenti allo schema contrattuale censurato.
Invero, la sanzione alla violazione della normativa anticoncorrenziale oggi adoperabile dall’utente/contraente del contratto a valle è esclusivamente di natura risarcitoria attuabile sia nelle forme dell’iniziativa individuale attraverso anche la generosa estensione pretoria della legittimazione attiva all’azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori, sancita da Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207, estensione che peraltro ora non ha più ragion d’essere, alla luce dell’introduzione dell’azione collettiva prevista dall’art. 140 bis D. Lgs. 206/2005.
Il Giudice ha, altresì, aggiunto che per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell’ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Di regola, però, nel caso delle garanzie bancarie alcuno di tali elementi è ravvisabile visto che i contratti tra la singola impresa ed il cliente derivano piuttosto dall’autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può discendere indubbiamente anche l’eventuale recepimento all’interno del regolamento contrattuale delle singole clausole riproduttive dell’illecita determinazione, ma la circostanza che l’impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, condannando la società attrice e i fideiussori al pagamento, oltre le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NESSUNA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST
L’INTESA RESTRITTIVA “A MONTE” NON CADUCA IL CONTRATTO “A VALLE”
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
FIDEIUSSIONE CONFORME A MODELLO ABI 2003: POSSIBILE NULLITÀ PER VIOLAZIONE INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA SUPREMA CORTE RIMETTE LA DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DATA L’OGGETTIVA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. prima, Pres. Magda – Rel. Caiazzo | 31.08.2018 | n.21542
FIDEIUSSIONE E VIOLAZIONE ANTITRUST: È COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
TRATTASI DI COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 33 COMMA II, DELLA L. 287/1990
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Mauro Martinelli | 19.06.2018
FIDEIUSSIONE OMNIBUS – ANTITRUST: È INAMMISSIBILE DEDURRE LA NULLITÀ IN SEDE DI COMPARSA CONCLUSIONALE
COSTITUISCE ALLEGAZIONE “NUOVA”, INSUSCETTIBILE DI ESSERE PROPOSTA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ NON PUÒ ESSERE SOLLEVATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE
E’ NECESSARIO ALLEGARE SPECIFICAMENTE LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTICONCORRENZIALI
Sentenza | Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio | 04.09.2018 | n.2053
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