In tema di fideiussione bancaria, qualora si condividesse la soluzione adottata dalla Suprema Corte con la sentenza citata (n. 29810/2017) sarebbe, quindi, al limite percorribile la strada della nullità parziale, non avendo l’opponente rappresentato alcuna ragione per la quale il contratto debba ritenersi totalmente nullo e non avendo provato che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza le clausole colpite da nullità.
Questi è un parte della motivazione espressa dal Tribunale di Cuneo, Giudice Rossella Chirieleison, con l’ordinanza del 22.02.2019.
La pronuncia è stata emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, il credito litigioso trova fondamento nei rapporti intercorsi tra la banca opposta e una società nonché nella fideiussione sottoscritta dall’opponente a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della banca.
Non vi è alcuna contestazione in ordine alla pretesa creditoria della banca opposta, così come quantificata poiché l’unico motivo di opposizione ha riguardato la pretesa nullità della fideiussione rilasciata dalla opponente “in quanto ricalcante lo schema contrattuale ABI”.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 espressamente statuisce che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Oggetto del provvedimento della Banca d’Italia è, quindi, la lesione del regime di concorrenza che si realizza per effetto dell’applicazione uniforme da parte delle banche, non dell’intero schema contrattuale, ma delle c.d. clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.
Il Giudicante ha, altresì specificato che, qualora fosse condivisibile la giurisprudenza richiamata dall’opponente, sarebbe, al più, percorribile la strada della nullità parziale, non avendo lo stesso rappresentato alcuna ragione per la quale il contratto debba ritenersi totalmente nullo e non avendo provato che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza le clausole colpite da nullità.
Inoltre, l’opponente non ha dedotto alcunché di concreto circa il modo in cui l’eventuale nullità parziale della fideiussione andrebbe ad incidere sul complesso delle domande e delle eccezioni formulate nel presente giudizio né ha allegato alcunché di specifico circa l’effettiva sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale lamentata e, soprattutto, circa il concreto pregiudizio che avrebbe subito per effetto della stessa quale soggetto operante sul mercato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Fideiussione Omnibus – Intese Anticoncorrenziali- Violazione Normativa Antitrust: non sanzionabili con nullità
L’unico rimedio esperibile è quello risarcitorio
Sentenza | Tribunale Di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 01.03.2019 | N. 2338
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: valide anche se prevedono pattuizioni sanzionate da intesa anticoncorrenziale
E’ un contratto autonomo di garanzia, cd. GARANTIEVERTRAG
Ordinanza | Tribunale Di Teramo, Giudice Alessandro Chiauzzi | 15.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39283
FIDEIUSSIONE BANCARIA: è affetta da nullità parziale ove conforme al modello ABI
L’onere probatorio viene ripartito in base al principio di vicinanza della prova
Sentenza | Tribunale di Padova, Giudice Giorgio Bertola | 29.01.2019 | n.7767
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