L’assoluta incertezza sulla formula applicata nel determinare il tasso applicato, non consente di ritenere dimostrato o comunque correttamente allegato il superamento del tasso soglia usura.
E’ onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca.
Ai fini dell’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, sicchè è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive e meramente eventuali come l’inadempimento o l’estinzione anticipata.
L’onere eventuale è rilevante in quanto, oltre a essere stato promesso, si è verificata la fattispecie applicativa (ritardo nell’adempimento, risoluzione del contratto ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può dirsi divenuta effettiva.
Alle istruzioni della Banca d’Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate. Conseguentemente devono “ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d’Italia nelle apposite istruzioni”
La nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura.
La richiamata pronuncia ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a tiolo di interessi moratori”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio con la sentenza n.619 del 04.03.2019.
Nel caso di specie un mutuatario (chirografario), agiva in giudizio deducendo l’usurarietà del rapporto di finanziamento basando la propria richiesta: da un lato sulla sommatoria tra tassi di interesse corrispettivi e moratori, dall’altro dall’inclusione nel calcolo del TEG degli importi dovuti a titolo di estinzione anticipata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, senza neanche ammettere CTU tecnico contabile richiesta da parte attrice, e tanto alla luce delle seguenti molteplici considerazioni.
In primo luogo il giudicante ha evidenziato come la CTP prodotta da parte attrice è risultata laconica e generica non indicando né i criteri seguiti né soprattutto la formula di calcolo utilizzata per la determinazione del TAEG. Né tale deficit, e cioè la mancata indicazione nella CTP della formula di calcolo utilizzata, è stato sopperito da quanto dedotto da parte attrice nell’atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Inoltre continua il giudice come parte attorea nel proprio atto di citazione, ha ritenuto opportuno NON utilizzare la formula di calcolo indicata dalla Banca d’Italia, considerando quest’ultima non coerente né tantomeno omogenea rispetto ai principi matematico-finanziari relativi al concetto di TEG, ritenendo pertanto di adoperare una diversa formula, che “meglio esprime il costo effettivo del credito utilizzato ai sensi dell’art. 644 c.p..
Successivamente, nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 invece, specifica che “ai fini della valutazione dell’usura originaria (…) il tasso complessivo indicato è stato calcolato secondo la formula di cui ai decreti ministeriali del Tesoro dell’8.2.92 e del 6.5.2000, riportata nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della l. 108/1996” con l’indicazione di una formula diversa rispetto a quella indicata in citazione.
Risulta evidente a questo Tribunale che l’assoluta incertezza sulla formula applicata da parte attrice nel determinare il tasso applicato, non consente di ritenere dimostrato o comunque correttamente allegato il superamento del tasso soglia usura.
E’ infatti onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca.
Ad ogni buon conto, prosegue il Giudice, di condividere l’ampio orientamento giurisprudenziale secondo cui alle istruzioni della Banca d’Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto “il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell’area di discrezionalità tecnica spettante all’organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell’autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. ex multis Tribunale di Ferrara 23.5.2017, Tribunale di Monza 20.7.2016 e 11.12.2015, Tribunale di Milano 1.10.2015, 19.3.2015 e 3.6.2014).
Conseguentemente devono “ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d’Italia nelle apposite istruzioni” (cfr. Tribunale di Monca 11.12.2015).
Il giudicante, inoltre, effettua i seguenti ulteriori principi tali per cui:
– deve escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia;
– non va inclusa nel calcolo del tasso applicato la commissione di estinzione anticipata del mutuo, laddove non verificatasi: l’onere eventuale è rilevante in quanto, oltre a essere stato promesso, si è verificata la fattispecie applicativa (ritardo nell’adempimento, risoluzione del contratto ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può dirsi divenuta effettiva.
L’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento ma anche e comunque di produrre i decreti e aventi per oggetto i tassi soglia. Né tale onere può considerarsi assolto mediante la produzione in giudizio, di una comunicazione della Banca d’Italia, tra l’altro priva di sottoscrizione o di timbro che ne attesti l’effettiva provenienza, che riproduca i dati contenuti in tali decreti, atteso che la produzione dei decreti ministeriali, di cui è onerata la parte attrice, “non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 15065/2014).
Per tali argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON SUSSISTE SE LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON È STATA CONCRETAMENTE APPLICATA E PRETESA
L’EVENTUALE SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON COMPORTEREBBE LA GRATUITÀ DEL MUTUO
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Fabrizio Minutoli | 03.01.2019 | n.21
MUTUO A SAL: SE GARANTITO DA IPOTECA RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI “MUTUI IPOTECARI”
IL TASSO SOGLIA DA CONFRONTARE NON È QUELLO DELLA CATEGORIA “ALTRI FINANZIAMENTI”
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. – G.U.P., Giudice Francesco Luigi Branda | 21.12.2018 |
USURA-MORATORI: È LEGITTIMA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO AL TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON È CONDIVISIBILE LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DEL 30.10.18 N. 27442 IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE DELLE S.U.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358
USURA BANCARIA: È INCOSTITUZIONALE ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI DI MORA
IL TRIBUNALE DI MILANO CENSURA LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE N. 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 10.12.2018 | n.12425
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
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