Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale di Impresa – con nota di accompagnamento
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente.
Questo il principio sancito dal Collegio di Coordinamento ABF, Pres. Massera, con la pronuncia n. 27252 del 20.12.2018.
In particolare, in data 10 ottobre 2018, il Collegio Abf di Bologna ha sottoposto al Collegio di Coordinamento la seguente questione di diritto:
“se, a fronte della caduta del credito in comunione, giusta l’apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’intero, senza che il debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione deducendo la necessità del litisconsorzio”.
Secondo il Collegio di coordinamento la suddetta questione di diritto ha comportato l’analisi di due distinti profili, il primo sostanziale ed il secondo processuale:
- se i crediti del de cuius si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote e, quindi, opera nel nostro ordinamento il principio di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur, oppure entrino a far parte pro indiviso della comunione ereditaria;
- se i coeredi assumono le vesti di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.
In esito ad un’approfondita e diacronica disamina della giurisprudenza di legittimità – in particolare, sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, ordinanza n. 27417 del 20/11/2017 (°) – nonché delle decisioni assunte dai vari Collegi ABF – in particolare quella del Collegio di Roma n. 7591/15 (°°) – il Collegio di coordinamento ha ritenuto che l’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte imponesse una rivisitazione di quella dei Collegi dell’ABF, al fine di evitare interpretazioni divergenti delle stesse norme che andrebbero a detrimento della certezza del diritto.
In conseguenza di ciò, per un verso, ha confermato l’adesione al consolidato e ben argomentato indirizzo della Suprema Corte che afferma che il credito del dante causa caduto in successione viene ad essere parte della comunione ereditaria e non si divide automaticamente tra i coeredi; per converso, ha ritenuto di doversi discostare dall’indirizzo prevalente dei Collegi territoriali con riferimento all’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi che intendano far valere il credito ereditato, poiché tale indirizzo contrasta con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24657/2007 e ancor più perché incompatibile con le più liberali conclusioni raggiunte dall’ordinanza n. 27417/2017, la quale ammette l’azione individuale del coerede anche in assenza della dimostrazione che l’azione stessa è promossa anche nell’interesse degli altri coeredi.
Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, dovuto discostarsi dalla sopra più volte richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella parte in cui affermano che il preteso debitore che sia stato convenuto dal coerede ha la facoltà di chiedere “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi […], se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”, atteso che la pronuncia dell’ABF non può assumere il valore di cosa giudicata e, pertanto, il resistente non può avere per definizione alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Ha ritenuto, poi, che l’esigenza di tutelare l’intermediario resistente da condotte abusive del coerede che promuova il ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi trovi adeguato soddisfacimento nella circostanza che il pagamento che l’intermediario fa nelle mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (arg. ex art. 1105, comma 1, c.c.).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il Collegio ha, dunque, accolto la domanda del ricorrente ed ha disposto che l’intermediario restituisca allo stesso l’importo dovutogli.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUCCESSIONI: il singolo coerede può agire esecutivamente per l’intero credito.
Il pagamento a mani del singolo coerede dell’intero credito ha carattere satisfattivo.
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 16.04.2013 | n.9158
SUCCESSIONE: i crediti del de cuius non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi
Necessaria idonea documentazione perché la Banca possa procedere allo svincolo delle somme
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi | 23.10.2017 |
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