Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Maffei – Rel. Di Pinto, con la sentenza n. 7993 del 12.12.2018.
La vicenda ha riguardato dei correntisti che hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto delle domande da essi formulate nei confronti di un istituto di credito e tesa alla declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale, indebita applicazione di CMS e superamento del tasso soglia antiusura, in ordine al conto corrente intrattenuto dalla società presso la detta banca, nonché alla ripetizione di somme indebitamente percepite ed ha condannato gli attori al pagamento delle spese.
L società correntista in liquidazione ha, dunque, proposto appello chiedendo la riforma della sentenza gravata, previo espletamento di CTU quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere assolto l’onere probatorio nonostante la parte avesse inviato richiesta ex art.119 TUB e insistito nella ammissione di esibizione ex art.art.210 c.p.c.
Si è costituita BANCA chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza.
La Corte ha ritenuto la doglianza suddetta non meritevole di accoglimento.
In particolare, il giudicante ha rappresentato che, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi“, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
In tal senso, spettava dunque al correntista la produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto, tuttavia, prima della instaurazione del giudizio lo stesso ha inviato richiesta ex art.119 TUB relativa soltanto ai contratti e successiva documentazione sottoscritta dal cliente (che la Banca nel costituirsi in giudizio ha depositato); inoltre, quanto agli estratti conto, sicuramente indispensabili per l’espletamento di CTU, la richiesta è stata avanzata solo in corso di causa ai sensi dell’art.210 c.p.c..
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ha ritenuto che il Giudice di prime cure avesse correttamente dichiarato l’inammissibilità delle richieste istruttorie, per cui ha rigettato il gravame con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE
LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CLIENTE LA PROVA DELL’APERTURA DEL CREDITO
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI INDICARE I PAGAMENTI INDEBITI E LA MANCANZA DELLA SPECIFICA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano | 22.11.2018 | n.1847
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