L’interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo
L’operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte cumula due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti: il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Giudice Veronica Marrapodi, con la sentenza n. 1975 del 01.10.2018.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo di aver concluso un contratto di mutuo ipotecario ed evidenziando di aver corrisposto somme non dovute all’ente mutuante a titolo di interessi usurari, per effetto della sommatoria del tasso pattuito per i corrispettivi con quelli moratori; gli attori, hanno rappresentato, inoltre, che mediante l’adozione del sistema di ammortamento francese, in luogo di quello italiano, la banca convenuta avrebbe applicato interessi anatocistici, vietati dalla legge.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente il contenuto dell’avversario atto di citazione e ha chiesto il rigetto delle domande ivi formulate, in quanto manifestamente infondate.
Il giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che la presunta usurarietà dedotta dagli attori deriverebbe da un’operazione di sommatoria tra il tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi e il tasso concordato per gli interessi moratori.
Sul punto, il Giudicante, richiamando il costante orientamento della Suprema Corte, ha rappresentato che l’interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non deve essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.
In tal senso il Tribunale ha rilevato che parte attrice è caduta in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali dalla stessa invocati non sostengono la pretesa di sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell’usura, ma si limitano ad evidenziare come il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche con riferimento a quelli moratori.
In altri termini, l’operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte cumula due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti: il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento. In linea astratta entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Il Giudice, con riferimento al caso di specie, ha concluso ritenendo non provate la pattuizione e l’applicazione di interessi usurari.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SU MUTUO: NON RILEVA SOMMATORIA TASSI NÉ RAFFRONTO TRA MORATORI E TSU
IL GIUDICE DEVE EFFETTUARE, DI VOLTA IN VOLTA, UN’AUTONOMA VERIFICA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 08.10.2018 | n.19103
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON PUÒ FONDARSI SU SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SONO TRA LORO ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 15.06.2018 | n.5939
USURA: LA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E DI MORA È UNA OPERAZIONE ILLEGITTIMA
È POSSIBILE ADDIZIONARE SOLO NEL CASO IN CUI IL TASSO DI MORA PREVEDA LA MAGGIORAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 30.11.2018 | n.23170
USURA BANCARIA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E GLI INTERESSI MORATORI VANNO ESAMINATI SEPARATAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 10.12.2018 | n.23742
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