La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza, ai fini dello scrutinio sull’usura, della teorica sommatoria numerica del tasso corrispettivo e del tasso moratorio.
In caso di superamento del tasso soglia, con riguardo al tasso moratorio, la nullità, ex art. 1815 comma 2, c.c. colpisce soltanto la clausola concernente gli interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Pur ritenendosi che anche gli interessi moratori debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, la soglia deve essere calcolata con i criteri dettati dai decreti ministeriali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa, alla francese, non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di ogni periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Giudice Silvia Rigon, con la sentenza n. 1650 del 7 agosto 2018.
Nella vicenda in esame un mutuatario conveniva in giudizio un istituto di credito, con il quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario, lamentando la pattuizione di interessi usurari oltre che l’applicazione anatocistica del piano di ammortamento alla francese, al fine di ottenere la condanna della Banca alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso.
L’istituto di credito, regolarmente costituitosi in giudizio, contestava integralmente la domanda, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto.
Il Giudice adito, dopo aver attentamente valutato la documentazione prodotta in giudizio, ha rilevato che l’attore mutuatario aveva erroneamente proceduto alla sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora, pertanto, ha specificato che, come da costante giurisprudenza e dottrina, la verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza, ai fini dello scrutinio sull’usura, della teorica sommatoria.
Orbene, laddove dovesse verificarsi il superamento del tasso soglia, con riguardo al tasso moratorio, la nullità, ex art. 1815 comma 2, c.c. colpisce soltanto la clausola concernente gli interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato che: “pur ritenendosi che anche gli interessi moratori debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, la soglia deve essere calcolata con i criteri dettati dai decreti ministeriali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali”.
Quanto alle contestazioni in ordine ad un effetto anatocismo insito nel piano di ammortamento alla francese, l’organo giudicante ha dichiarato che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa, alla francese, non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di ogni periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Per le sopraesposte ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON È CORRETTA LA TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO
LE DUE FATTISPECIE SONO ALTERNATIVE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.06.2018 | n.11948
USURA: ILLEGITTIMA LA “SOMMATORIA” DEI TASSI CORRISPETTIVO E MORATORIO
OVE INSERITI NEL CALCOLO TSU I MORATORI DEVONO ESSERE MAGGIORATI DI 2,1 PUNTI
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 11.05.2017 | n.1464
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