Pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell’usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l’appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall’inadempimento all’obbligazione di restituzione rateale del prestito.
L’indicatore adottato dalla Banca d’Italia per verificare l’usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell’aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.
Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del TEGM.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, con la sentenza n. 91 del 23.01.2019.
La vicenda ha riguardato una mutuataria che ha convenuto in giudizio un istituto di credito lamentando, con riferimento a due contratti di mutuo, l’indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse variabile, l’erroneità dell’ISC indicato in contratto e l’usurarietà del tasso moratorio.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che le pretese di indebito oggetto della domanda attorea sono relative ad un rapporto contrattuale estinto in data anteriore alla cessione dell’azienda bancaria in dissesto all’ente ponte. Ha, poi, eccepito la prescrizione della domanda attorea in riferimento a tutte le rate di mutuo pagate anteriormente al decennio dalla richiesta stragiudiziale del 20.11.2017 o anteriori alla domanda del 7.2.2018. Nel merito denuncia la carenza di valore probatorio della perizia di parte e la erroneità della ricostruzione contabile in essa contenuta in quanto fondata su metodi concettualmente errati.
Il Giudice ha ritenuto infondata la censura relativa all’usurarietà del tasso di interesse ed ha ritenuto di aderire all’orientamento che, pur ritenendo assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell’usurarietà, distingue nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l’appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall’inadempimento all’obbligazione di restituzione rateale del prestito.
Ne consegue che l’eventuale usurarietà degli interessi di mora non può che rimanere confinata a tale categoria, non apparendo giustificabile che, per il solo fatto che in ipotesi di pattuizione di misura illecita di questi interessi, la sanzione della nullità e non debenza degli interessi si ripercuota su quelli corrispettivi.
Peraltro, la sanzione della nullità e l’obbligo restitutorio conseguente riguarderà i soli interessi di mora dei quali si alleghi e si dimostri che sono stati effettivamente pagati, nulla essendovi, diversamente, da restituire a tale titolo.
Il Tribunale ha, poi, specificato che gli interessi moratori sono espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d’Italia ai fini della determinazione dei tassi medi.
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”.
L’indicatore adottato dalla Banca d’Italia per verificare l’usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell’aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi. Tale criterio, in assenza di specifica previsione legislativa di una soglia relativa agli interessi di mora, appare idoneo a individuare un indicatore ragionevole del limite oltre il quale tali interessi risulteranno usurari.
Deve qui richiamarsi l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n.16303/2018 che, in materia di CSM ed usura, ha richiamato il principio di simmetria, ovvero il principio per il quale la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del TEGM. Solo in questo modo si potrà seriamente confrontare il primo dato al secondo.
L’adozione del medesimo ragionamento al caso di specie porta a non condividere il ragionamento che si limiti a comparare al tasso soglia il tasso di mora pattuito in contratto, senza operare alcun aumento delle soglie per questa specifica categoria di interessi, che ne rifletta la peculiare funzione dissuasiva.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea con condanna alla spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 07.11.2018 | n.21423
USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno