Provvedimento segnalato dall’avv. Ernesto Giardino del foro di Cosenza
L’onere di presentare la domanda di mediazione, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opponente, dato che questi è l’unico ad avere interesse ad avviare il procedimento, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.
La questione della natura, perentoria o ordinatoria, del termine concesso per avviare la procedura di mediazione non è decisiva. Il termine ordinatorio può essere prorogato dal giudice, prima della scadenza (art. 154 c.p.c.); ma, qualora esso non venga prorogato e non venga rispettato, si producono gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarrone, con la sentenza n. 55 del 14.01.2019.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari e i loro fideiussori che hanno proposto ricorso avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza a favore di un istituto di credito relativamente a un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 11.12.2009.
Gli opponenti hanno chiesto all’organo Giudicante la declaratoria di nullità del contratto bancario, o di alcune sue clausole, e per l’effetto la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
L’istituto di credito, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione e, in ogni caso, per il suo rigetto nel merito.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che è controverso quale sia tra le parti quella gravata dell’onere di presentare la domanda di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il Tribunale ha mostrato di aderire all’orientamento della Suprema Corte secondo cui il detto onere grava sull’opponente, dato che questi è l’unico ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Relativamente, poi, alle doglianze degli opponenti secondo cui il termine per l’attivazione della procedura di mediazione sarebbe ordinatorio, il Giudicante ha sottolineato che la questione assume scarso rilievo e non è decisiva.
Ciò in quanto il termine ordinatorio può essere prorogato dal giudice prima della scadenza (art. 154 c.p.c.) ma, qualora esso non venga prorogato e non venga rispettato, si producono gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio.
Invero, con riferimento al caso di specie, anche ritenendo, in via di ipotesi, che il termine fosse ordinatorio (come sostenuto dagli opponenti), non è stata né richiesta né disposta alcuna proroga del termine da parte del Giudice; sicché, per quanto si è detto, si producono gli effetti preclusivi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha dichiarato l’opposizione improcedibile e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo impugnato dichiarandolo esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: GRAVA SU INGIUNTO OPPONENTE ESPERIRE IL TENTATIVO OBBLIGATORIO
IMPROCEDIBILE LA DOMANDA CHE HA INTRODOTTO L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SENZA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Termini Imerese, Giudice Teresa Ciccarello | 11.11.2017 | n.1175
MEDIAZIONE: INAMMISSIBILE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE NON VIENE ISTAURATO IL PROCEDIMENTO
L’OPPONENTE-DEBITORE VA ANCHE CONDANNATO AL PAGAMENTO DEL CU EX ART. 8, CO. 4 BIS, D.LGS. N. 28/2010
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 04.10.2017 | n.4613
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
OPPOSIZIONE A D.I.: È ONERE DEL DEBITORE OPPONENTE DARE IMPULSO ALLA MEDIAZIONE
IMPROCEDIBILE ANCHE QUANDO AL PROCEDIMENTO, INSTAURATO TEMPESTIVAMENTE DALLA BANCA, NON PARTECIPI L’OPPONENTE
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli | 20.07.2017 | n.670
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