LE MASSIME
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (art. 1 commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina dell’art. 72 quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore;
In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.
Quanto all’applicabilità della nuova disciplina sono due le possibili opzioni. La prima prevede un’applicabilità diretta, che regola in modo specifico la risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore seppure concluso e risolto in data anteriore all’entrata in vigore della novella, in quanto non del tutto esauriti gli effetti derivanti dal fatto generatore ( risoluzione del contratto); la seconda prevede un’applicabilità in via analogica della stessa novella e dei suoi principi ispiratori alla fattispecie portata all’esame in assenza di una disciplina legislativa regolatrice i contratti di leasing pregressi.
Il Supremo Collegio prende in esame la seconda opzione, fondata sulla generale portata della novella ai fini dell’interpretazione sistematica, pure in assenza di una diretta applicabilità della stessa.
La nuova normativa ha tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà, in conformità a tutti i più recenti interventi legislativi in materia ed in particolare alla disciplina prevista dall’alt. 72 quater legge fall.
La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima summenzionata, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.
Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno essere fatte valere in sede di riparto”
Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Didone- Rel. Federico, con la sentenza n. 8980 del 29 marzo 2019.
IL CASO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., una società di leasing esponeva di aver stipulato un contratto di locazione finanziaria ad oggetto bene immobile.
Nel corso del rapporto contrattuale il lessee aveva interrotto il versamento dei canoni pattuiti ed a seguito del suo perdurante inadempimento, il lessor aveva quindi provveduto alla comminatoria della risoluzione, intimando sia la restituzione dell’immobile, sia il pagamento delle residue somme dovute; la parte utilizzatrice aveva indi spontaneamente riconsegnato il bene; alla data della riconsegna, risultavano non pagati numerosi canoni di locazione finanziaria.
La parte concedente depositava tempestiva domanda di ammissione al passivo; all’uopo invocava la clausola contrattuale che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, che i canoni versati fino al momento della risoluzione restassero acquisiti alla concedente e che l’utilizzatore dovesse corrispondere i canoni scaduti sino alla data della risoluzione; lo stesso regolamento di interessi, prevedeva l’ulteriore possibilità per la concedente di richiedere il pagamento dei canoni ancora a scadere (ed attualizzati), dedotto l’eventuale importo ricavato dalla vendita del bene (o da altra forma di ricollocazione), ovvero il valore del bene ricavato da perizia di stima.
Il Giudice delegato rigettava la domanda di insinuazione al passivo, deducendo che ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., avrebbe dovuto essere completa in tutte le richieste ex art. 1526 cod.civ. prevedendo quindi l’offerta di restituzione dei canoni all’utilizzatore, con possibilità di pretendere, a titolo risarcitorio, la differenza tra corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore e valore del bene secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione, fermo il diritto del fallimento alla restituzione dei canoni, per il quale veniva fatta riserva di agire in separata sede.
Il Tribunale rigettava anche l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dalla società di leasing, confermando la pronuncia di rigetto della relativa insinuazione.
Avverso detto decreto proponeva quindi ricorso in cassazione il lessor, articolato su tre motivi.
Resisteva con controricorso il Fallimento di parte utilizzatrice.
Con ordinanza interlocutoria la Suprema Corte, rilevata la particolare rilevanza della questione relativa alla risoluzione del contratto di leasing, anche alla luce della disciplina introdotta dalla legge 4 agosto 2017 n.124 (art. 1, commi 136-140), ha rinviato la causa alla pubblica udienza ed in prossimità della udienza collegiale, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 codice di rito.
Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1382 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente applicato la disposizione dell’art. 1526 cod.civ. ed aver ritenuto che la relativa disciplina prevalesse sulle clausole del contratto di leasing concluso dalle parti.
Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per assenza di motivazione del decreto impugnato.
Con il terzo motivo veniva denunciato, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato il contenuto della clausola penale statuita nel contratto di leasing.
COMMENTO
La Suprema Corte di Cassazione, esponendo che i motivi, in quanto connessi, andavano unitariamente esaminati, li ha dichiarati fondati.
La Corte in primis ha richiamato la questione concernente l’applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall’art. 1526 cod. civ., al fine di regolare la risoluzione del contratto di leasing, ritenuta dal prevalente indirizzo della giurisprudenza di carattere inderogabile, in quanto posta da una norma imperativa diretta a correggere e ripristinare l’equilibrio sinallagmatico mediante l’affermazione di una regola operativa di carattere generale, che prevale sulla diversa disciplina pattuita dalle parti.
Nel caso di specie, il dettato contrattuale di riferimento prevedeva proprio che i corrispettivi periodici comunque pagati, restassero acquisiti al locatore per l’intero loro ammontare, con la previsione altresì della facoltà riservata al lessor di richiedere all’utilizzatore il pagamento di un importo pari alla somma dei corrispettivi periodici a scadere, attualizzati al tasso base. Dall’importo così determinato, deducendo l’eventuale ricavato della vendita del bene, ovvero l’importo assunto a base di calcolo, nell’ipotesi di diversa riallocazione del bene.
Nella ipotesi di bene invenduto o non ricollocato – purché effettivamente riconsegnato al Locatore – deducendosi il valore attribuito a tale bene, secondo una stima commerciale, compiuta dal locatore II Tribunale in parte qua, premessa la pacifica qualificazione del contratto in oggetto come “leasing traslativo”, aveva indi escluso l’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti insinuati dalla ricorrente e corrispondenti ai canoni già’ scaduti fino alla risoluzione del contratto, ritenendo che l’applicazione, seppure in via analogica, della disciplina dettata in tema di risoluzione per inadempimento del contratto dall’art.1526 cod. civ. al leasing traslativo, non fosse sussidiaria rispetto alla volontà delle parti, bensì inderogabile, comportando, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti, salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, oltre al risarcimento dei danni. Da ciò l’esclusione del diritto del concedente al pagamento dei canoni scaduti, non potendo farsi applicazione, così motivava il Tribunale, della disciplina pattizia che prevedeva la possibilità di trattenere, da parte della società di leasing, i canoni di locazione già pagati. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente aveva riproposto la questione, già sollevata nella memoria ex at. 380 bis.l cod. proc. civ., quanto alla applicabilità al caso di specie, dello ius superveniens costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta dall’alt. 1 commi 136-140 legge 124/2017, e ciò sotto due profili: il primo, ad oggetto l’applicabilità diretta della nuova disciplina, (che regola in modo specifico la risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore, al contratto per cui è causa, seppure concluso e risolto in data anteriore all’entrata in vigore della novella), in quanto non si erano del tutto esauriti gli effetti derivanti dal fatto generatore ( risoluzione del contratto) ; il secondo, ad oggetto l’applicabilità in via analogica della stessa novella e dei suoi principi ispiratori alla fattispecie in esame, in assenza di una disciplina legislativa che regolasse i contratti di leasing pregressi.
Il Supremo Collegio ha ritenuto che andasse presa in esame tale seconda opzione, fondata sulla generale portata della novella ai fini dell’interpretazione sistematica, pure in assenza di una diretta applicabilità della stessa.
La legge 124/2017, ha motivato la Corte, ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione unitaria del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione di matrice giurisprudenziale tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, disciplinando altresì presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.
Prima di tale tipizzazione non esistevano nel nostro ordinamento una definizione e disciplina di portata generale del contratto di leasing finanziario: in relazione a tale fattispecie negoziale, un problema di successione, in senso stretto, di leggi nel tempo, non si poteva porre, trattandosi piuttosto di stabilire se ed in che misura, il paradigma normativo ed i principi recati dalla novella legislativa potessero trovare ingresso, pur in assenza di una loro diretta applicabilità, nel giudizio oggi in commento.
La Corte ha quindi ricordato che i principi della rilevabilità, anche d’ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso, non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l’onere dell’impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, su cui avrebbe dovuto incidere (a vario titolo) la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (Cass.6101 del 17 marzo 2014).
In particolare, nel giudizio di legittimità, la rilevanza dello ius superveniens presuppone che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni sollevate nel ricorso.
La Corte ha affermato che nel caso di specie la novella incideva direttamente sugli effetti della risoluzione del contratto di leasing e sulla disciplina applicabile, giacché la questione era stata proposta dalla ricorrente sin dall’atto introduttivo del giudizio ed oggetto del proprio ricorso per cassazione.
I Giudici in buona sostanza hanno ritenuto necessario verificare, in assenza di giudicato interno sul punto, se la statuizione del provvedimento impugnato che aveva affermato l’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ. (e la sua natura di norma inderogabile, prevalente sulla disciplina pattizia), fosse conforme all’ordinamento giuridico, anche alla luce delle disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e dei principi da esse introdotti.
La Corte ha dunque esposto che nel caso di specie, non si trattava di attribuire carattere retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla legge 124/2017, quanto di fare concreta applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non possa che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”, ma all’attualità.
La disciplina della legge 124/2017 ed il procedimento di realizzazione sul bene ivi regolato, consentono quindi di superare i dubbi interpretativi sorti in ordine al trattamento, in ambito concorsuale, del credito del concedente all’esito della risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore.
Questi, infine, i principi di diritto affermati in sentenza: 1) “Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (art. 1 commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina dell’art. 72 quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore; 2) In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato; 3) La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potendosi farsi valere in sede di riparto”.
Il ricorso è stato dunque accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa al Tribunale in parte qua, al fine di conformarsi ai principi di diritto sopra enunciati.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING USURA-MORA: PRIVO DI INTERESSE AD AGIRE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLA
UNA CTU CONTABILE SAREBBE ININFLUENTE AI FINI DELLA DECISIONE E MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, Rel. Martinengo Villagana Patatina di Villachiara Ragazzoni | 21.03.2019 | n.1253
LEASING: GLI INTERESSI DI MORA NON SOGGIACCIONO ALLA LEGGE 108/96
LA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ PUÒ RIFERIRSI AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 28.02.2019 | n.4660
LEASING: ANCORA UNO STOP IN CORSA ALL’ART. 1526 C.C.
TALE NORMA CESSA DI ESTENDERE LA PROPRIA INFLUENZA CON GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese | 16.02.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-ancora-uno-stop-in-corsa-allart-1526-c-c
LEASING: GLI INTERESSI FINANZIARI PATTUITI SONO INGLOBATI NEL CANONE
NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 1284 COD. CIV.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Daniela Gaetano | 22.12.2018 | n.24553
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39252
LEASING: VALIDA LA PATTUIZIONE CHE CONSENTE AL CONCEDENTE DI TRATTENERE LE RATE RISCOSSE
È UNA VERA E PROPRIA CLAUSOLA PENALE, IMPLICITAMENTE AUTORIZZATA DALL’ART. 1526 COMMA II C.C.
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Lupatelli | 13.02.2019 | n.3412
LEASING: FONDAMENTALI I PRINCIPI SANCITI DALLA L. N. 124 DEL 4/8/2017
APPLICABILI ANCHE AI CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE MA RISOLTI SUCCESSIVAMENTE
Decreto | Tribunale di Modena, Pres. Salvatore- Rel. Mirabelli | 15.01.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39083
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