Nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi. Inoltre, lo stesso correntista ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L’assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio, con la sentenza n. 132 del 30/01/2019.
Un correntista ha convenuto in giudizio una banca con la quale aveva stipulato contratto di conto corrente e contratto di conto anticipi, chiedendo la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall’istituto di credito. Infatti, l’attore ha dedotto che nel corso del rapporto sarebbero stati applicati tassi in interessi oltre le soglie, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
Il Giudice, allineandosi a quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza, ha sottolineato che nella ripetizione di indebito incombe sull’attore l’onere di fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi.
Con riferimento al caso di specie, il correntista non ha assolto al suo onere probatorio, non avendo prodotto in giudizio né i contratti a fondamento della pretesa creditoria né l’integralità degli estratti conto.
Inoltre, il mancato assolvimento dell’onere probatorio non può essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio, dovendosi rilevare che, ai sensi dell’art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e nel caso di specie, non risulta, in atti, neanche un preventivo tentativo di richiesta ai sensi dell’art 119 TUB.
La richiesta, dichiarata inammissibile dal giudice, non avrebbe comunque potuto avere ad oggetto i contratti che si presume siano già nella disponibilità della parte, ma avrebbe dovuto riguardare la copia di atti specifici e ben determinati.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda del correntista con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DI UNA VALIDA “CAUSA DEBENDI”
L’ALLEGAZIONE GENERICA FINIREBBE CON IL RENDERE L’AZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Eloisa Pesenti | 20.12.2018 | n.74
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA INDICARE LE SINGOLE RIMESSE SOLUTORIE
IN MANCANZA SI VERIFICA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN QUANTO LA BANCA NON PUÒ PROPORRE L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Giovanna Caso | 11.07.2018 | n.2341
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