Al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, non possono essere sommati gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie.
Invero, un eventuale superamento dei tassi soglia, deve essere verificato in modo distinto per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori.
Stante il vuoto normativo, è intervenuta la Banca d’Italia la quale, nei propri chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, in data 3 luglio 2013 ha evidenziato che gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, con la sentenza n. 2225 del 20.07.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito lamentando che nel contratto di mutuo ipotecario con lo stesso stipulato fossero stati pattuiti interessi corrispettivi e interessi moratori con un tasso superiore al tasso soglia per l’usura vigente all’epoca e stabilito dai parametri ministeriali.
Nelle conclusioni, gli attori hanno chiesto la declaratoria dell’invalidità delle determinazioni ed applicazioni degli interessi debitori ultralegali, dei costi e spese a qualsiasi titolo pretesi dalla banca convenuta nonché la condanna della stessa alla restituzione delle somme illecitamente percepite.
La banca, costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avverso assunto in quanto infondato, per la non correttezza della tesi attorea secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli di moratori vanno sommati al fine di verificare il superamento del tasso soglia, essendo questi due entità ontologicamente distinte. L’istituto di credito ha, dunque, concluso per il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che priva di pregio è la deduzione attorea secondo cui “ai fini del calcolo del TEGM sarà necessario computare anche la maggiorazione dovuta agli interessi moratori”
Il Tribunale, al riguardo, ha evidenziato che, al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, non possono essere sommati gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie.
Invero, un eventuale superamento dei tassi soglia, deve essere verificato in modo distinto per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori.
Inoltre, il giudicante ha evidenziato che non vi è una previsione legislativa che determini una specifica soglia usura per gli interessi moratori, che pertanto, è soggetta ad interpretazione.
Nemmeno nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi soglia vi è l’indicazione di un tasso ad hoc per gli interessi moratori.
Stante il vuoto normativo, è intervenuta la Banca d’Italia la quale, nei propri chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, in data 3 luglio 2013 ha evidenziato che gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media, operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi di moratori più alti, per compensare il mancato percepimento del denaro da parte della banca, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento del tasso soglia, in danno del debitore. La Banca d’Italia, poi, preso atto del fatto che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, al fine di evitare il confronto tra tassi disomogenei, fa riferimento ai risultati di una indagine statistica, riportata nei decreti ministeriali secondo cui: “L’indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari al 2,1 punti percentuali”.
Il Giudice adito ha, quindi, manifestato di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il tasso soglia, per gli interessi di mora, debba essere determinato con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia nella succitata circolare, ossia aumentando di 2,1 punti i TEG medio pubblicati.
Applicando il suddetto parametro di riferimento al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che alcun superamento del tasso soglia si è verificato nel contratto di cui è stata causa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite a favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicai in Rivista:
SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi
USURA SU MUTUO: NON RILEVA SOMMATORIA TASSI NÉ RAFFRONTO TRA MORATORI E TSU
IL GIUDICE DEVE EFFETTUARE, DI VOLTA IN VOLTA, UN’AUTONOMA VERIFICA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 08.10.2018 | n.19103
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON PUÒ FONDARSI SU SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SONO TRA LORO ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 15.06.2018 | n.5939
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