L’invalidità del contratto derivato può determinare anche quella del contratto di finanziamento, solo ove la parte istante dimostri la sussistenza di un collegamento negoziale tra gli stessi.
Perché possa esserci un collegamento negoziale è necessaria la sussistenza di due requisiti: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi ed un altro soggettivo, costituito dal loro comune intento pratico.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Rosaria Giugliano, con la sentenza n. 3494 del 01.04.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio un istituto di credito, mediante opposizione al precetto, deducendo la nullità del contratto, in quanto privo dei requisiti indicati dalla Consob e la nullità del precetto per carenza di un valido titolo esecutivo nonché per carenza dei requisiti di liquidità e di certezza e per omessa notifica del titolo esecutivo.
L’opponente ha, altresì, chiesto la declaratoria della nullità del contratto di mutuo per l’applicazione di interessi usurari, per il superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario e per la sproporzione tra l’importo del debito e le garanzie reali e fideiussore in esso previste.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato radicalmente i motivi di opposizione, evidenziando, in particolare, la validità del contratto di swap e la legittimità della condotta tenuta nella stipula del predetto contratto, nonché la conformità del tasso di interesse al tasso soglia.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto l’opposizione infondata.
In particolare, in relazione al primo motivo, concernente la nullità del contratto derivato di Interest Rate Swap, il Giudicante ha rappresentato che il precetto impugnato si fonda sul contratto di mutuo fondiario e, pertanto, l’eventuale invalidità del contratto derivato può determinare anche quella del contratto di finanziamento, solo ove la parte istante dimostri la sussistenza di un collegamento negoziale tra gli stessi.
Invero, il collegamento negoziale non configura un tipo particolare di contratto, ma identifica uno strumento di regolamentazione degli interessi economici delle parti e, più precisamente, un meccanismo attraverso il quale queste perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non con un singolo accordo, ma con una pluralità coordinata di contratti.
Al riguardo, il Tribunale ha specificato che il legislatore non ha espressamente disciplinato il collegamento negoziale, ma, secondo la giurisprudenza, perché possa configurarsi una tale figura, è necessario che ricorrano due requisiti: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ed un altro soggettivo, costituito dal loro comune intento pratico, non necessariamente manifestato in forma espressa, di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Con riferimento al caso di specie, per il Giudicante l’opponente si è limitato a contestare la finalità meramente speculativa del contratto di Interest Rate Swap, senza tuttavia preoccuparsi di dimostrare la sussistenza dei suddetti presupposti oggettivi e soggettivi, atti a ricondurre la complessiva operazione economica intercorsa tra la banca e la società ad un collegamento negoziale.
Ed infatti, la mera interferenza economica tra i contratti di swap e di mutuo non vale certamente a ritenere la sussistenza di un rapporto e la dipendenza causale reciproca dei negozi, tale da giustificare l’applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato la legittimità dell’atto di precetto impugnato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI SWAP: INFONDATA TESI PER CUI OPERAZIONI SU DERIVATI SAREBBERO VALIDE SOLO SE DIRETTE A COPERTURA RISCHIO
I CONTRATTI ATIPICI SONO INFATTI VALIDI ANCHE SE DIRETTI A FINI SPECULATIVI
Sentenza | Cass. civ. Sez. III, Pres. Vivaldi – Re. Tatangelo | 28.07.2017 | n. 18781
DERIVATI: NULLO IL CONTRATTO DI SWAP MERAMENTE SPECULATIVO
ECCO LE RAGIONI DELLA ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN CONTRASTO CON NUMEROSI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
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DERIVATI: CONTRATTO NULLO SOLO SE MANCA L’ALEA PER IL CLIENTE
L’ALEA È ASSENTE SOLO SE STRUTTURALMENTE È IMPOSSIBILE UN RISULTATO FAVOREVOLE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 24.06.2014 |
DERIVATI: L’ALEATORIETÀ E LA CAUSA TIPICA DEL CONTRATTO
SULL’ESPERIBILITÀ DEL RIMEDIO RISOLUTORIO NEI CONTRATTI DERIVATI
Articolo Giuridico | 15.01.2016
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