Il contratto di mutuo nel quale la “consegna” della somma mutuata sia sottoposta a condizioni future ed eventuali per l’effetto di adempimenti vari a carico del mutuatario, nonostante la quietanza relativa alla erogazione della somma, non ha efficacia di titolo esecutivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Dott.ssa Caterina Lauro, con la sentenza n. 61 del 8 febbraio 2019.
La questione controversa è sorta nell’ambito dell’esecuzione immobiliare intrapresa da una banca in virtù di contratto di mutuo fondiario, nel corpo del quale era stata inserita la seguente clausola: “Su richiesta della Parte mutuataria la Banca eroga la somma di Euro 40.000 mediante accreditamento sul conto corrente n. omissis acceso presso l’Agenzia (omissis), intestato a MUTUATARIO. La Parte mutuataria, che ritira la relativa contabile, con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto, ampia e liberatoria quietanza.Il prelevamento di detta somma dal citato conto corrente potrà avvenire soltanto dopo che sia trascorso il termine di 10 (dieci) giorni a partire dalla data dell’iscrizione ipotecaria di cui al successivo art. 4 e dopo che si siano verificate le seguenti condizioni e gli adempimenti di seguito previsti: a) la Parte mutuataria si impegna a non prelevare dal conto corrente sopra indicato la somma concessale a mutuo (che pertanto resta indisponibile), fino a quando a giudizio della Banca, non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altri condizioni convenute nel presente contratto e, comunque, non prima del termine di dieci giorni; b) la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità relativa ai beni oggetto della garanzia deve corrispondere a quella dichiarata nel presente contratto; c) devono essere stati adempiuti tutti gli obblighi assicurativi previsti nel presente contratto; d) la Parte mutuataria deve essere regolarmente intervenuta nel contratto ed essere nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a); e) devono essere state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie e avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla Banca nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o anche con lettere successive.”
Secondo il giudice dell’opposizione, la disposizione contrattuale sarebbe stata, pertanto, costruita come una condizione sospensiva del conseguimento della disponibilità della somma da parte del mutuatario, il quale non avrebbe effettuato alcuna dichiarazione di volontà circa la costituzione di un nuovo vincolo sulla somma di denaro.Nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione promossa dal mutuatario, il Tribunale ha ritenuto che, in virtù della clausola sopra testualmente riportata, nonostante la formale dichiarazione di quietanza rilasciata da parte del mutuatario, la “consegna” vera e propria della somma era stata di fatto “differita” ad un momento successivo, in quanto l’importo erogato restava espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario che si “impegnava” a non prelevarla fino a quando non sarebbero stati effettuati gli adempimenti ivi elencati, a pena di risoluzione del contratto.
Il caso si distinguerebbe da quello della creazione di un “deposito cauzionale” in cui venga posta la somma mutuata in attesa del verificarsi delle condizioni per il “consolidamento” dell’ipoteca in favore della banca mutuante, ipotesi nella quale – secondo il Tribunale abruzzese – il mutuatario stesso acconsentirebbe alla creazione di un autonomo “vincolo” di indisponibilità, che non trarrebbe la propria fonte diretta dal contratto di mutuo ma da quello di deposito, dimostrando (a monte) il conseguimento almeno della disponibilità giuridica della somma.
Nel motivare la propria decisione, il giudice ha richiamato, inoltre, il principio espresso dall’art. 39, co. 2, T.U.B., secondo il quale, quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione del l’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti.
Si legge testualmente in parte motiva: “La valenza esplicativa della disposizione normativa abilita la scissione in due atti separati della stipulazione del contratto e dell’erogazione della somma. Ciò che viene in considerazione, onde rivendicare il possesso di titolo esecutivo idoneo ad attivare l’esecuzione forzata e non già l’integrazione del contratto di mutuo con la quietanza a saldo, quanto il contenuto autosufficiente dei due atti compenetrati ed il rispetto dei requisiti formali necessari ad elevare i documenti che incorporano l’obbligazione inadempiuta a rango di titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., sent. n. 17194/15). In tale contesto, l’atto di quietanza a saldo deve rivestire la stessa forma del contratto di mutuo condizionato”.
In virtù di tali considerazioni, il Tribunale ha affermato che l’assenza di “realità”, il contratto di mutuo non potesse valere come titolo esecutivo a mente dell’art. 474 co. 3 c.p.c.
IL COMMENTO
Pur con una certa ricchezza argomentativa, la decisione si pone – quanto agli effetti che produce – scientemente in contrasto con quel consolidato orientamento di legittimità che considera il contratto di mutuo come valido titolo esecutivo ogni qualvolta generi un autonomo titolo di disponibilità giuridica in favore del mutuatario.
Secondo la Suprema Corte “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (cfr. Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. 28 giugno 2011, n. 14270; da ultimo, Cass. 27 agosto 2015, n. 17194, nonché da ultimo Cass. ord. n. 25326/2017).
La decisione viaggia sul filo della sottile distinzione formale tra la costituzione formale ed espressa di un deposito cauzionale (in cui il consenso del mutuatario alla conclusione di un diverso contratto di deposito dimostrerebbe che ha già conseguito la disponibilità giuridica della somma) ed una clausola risolutiva (riqualificata dal tribunale come “sospensiva”) che – di fatto – è destinata a soddisfare esattamente le medesime esigenze ed a produrre eguali effetti.
Il Tribunale non manca di riconoscere tale aspetto nella parte della motivazione in cui afferma: “pur essendo analoghi gli effetti concreti della regolamentazione contrattuale, nelle due ipotesi differisce sostanzialmente lo schema negoziale utilizzato, come si desume interpretando il contratto secondo il significato letterale delle parole e in base allo scopo perseguito dalle parti, che è quello di evitare l’erogazione della somma fino al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione delle formalità ipotecarie, al fine di tutelare la Banca dal rischio di revocatoria fallimentare dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 39 TUB”.
Non resta immune da critiche la sentenza, invero, neppure nella sostanziale interpretazione della lettera del contratto, laddove nota che “non si rinviene alcuna autonoma disposizione della somma da parte del mutuatario” al fine di distinguere il caso di specie dall’ipotesi della costituzione del deposito cauzionale.
A ben vedere, una forma di manifestazione del consenso da parte del mutuatario potrebbe rinvenirsi nell’espressione letterale “si impegna a non prelevare dal conto corrente” la somma mutuata, affermazione che, non solo formalizza puntualmente la volontà del cliente alla creazione del titolo di indisponibilità, ma può anche essere letta nell’ottica della distinzione tra erogazione “virtuale” della somma (e quindi creazione del titolo giuridico di disponibilità in capo al mutuatario, che integra la traditio rei richiesta dalla giurisprudenza di legittimità) e materiale “prelevamento” del denaro, terminologia che deve necessariamente far presupporre l’avvenuta erogazione.
A monte, in ogni caso, critiche alla decisione possono essere mosse sotto il diverso profilo dell’onere della prova.
È indubitabile che la quietanza rilasciata dal debitore comporta l’inversione dell’onere della prova, valendo quale confessione stragiudiziale del mutuatario, tale per cui quest’ultimo non può limitarsi a contestare gli aspetti formali del contratto di mutuo, ma deve specificamente “provare” la mancata erogazione della somma.
In sintesi, il problema non può essere solo risolto sul piano degli aspetti letterali derivanti dall’esame del contratto di mutuo utilizzato come titolo esecutivo, ma va affrontato anche sul piano “sostanziale” in considerazione del fatto che la natura reale del contratto è requisito di sostanza, non già di forma, che richiede un obiettivo riscontro “fattuale” in sede interpretativa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-con-deposito-cauzionale-per-il-perfezionamento-non-occorre-la-materiale-traditio-del-denaro
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-costituisce-prova-della-cd-traditio-la-costituzione-di-un-deposito-cauzionale-infruttifero
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO È SUFFICIENTE LA SEMPLICE DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA
NON È RICHIESTA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso | 23.03.2017 | n.3477
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-per-il-perfezionamento-e-sufficiente-la-semplice-disponibilita-giuridica-della-somma
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLE SOMME
VALIDO IL FINANZIAMENTO “PER L’ESTINZIONE TOTALE E DEFINITIVA” DELL’ESPOSIZIONE DEBITORIA IN SOFFERENZA
Sentenza | Tribunale di Paola, Dott.ssa Giuseppina Vecchione | 25.01.2017 | n.58
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-si-perfeziona-la-disponibilita-giuridica-delle-somme
MUTUO: TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE INTEGRATO DA SUCCESSIVA QUIETANZA
DALL’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEVE NECESSARIAMENTE EMERGERE LA CONSEGNA DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione Civile, sezione terza | 27.08.2015 | n.17194
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-titolo-esecutivo-anche-se-integrato-da-successiva-quietanza
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA IN DEPOSITO CAUZIONALE
NON È NECESSARIA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria | 17.04.2015 | n.568
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-si-perfeziona-con-la-disponibilita-giuridica-in-deposito-cauzionale
MUTUO – DEPOSITO CAUZIONALE – TRADITIO – SUFFICIENZA – VALIDITÀ
Per il perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, basta la disponibilità giuridica
Ordinanza | Tribunale di Napoli, sezione quinta, dott.ssa Maria Di Lorenzo | 18.10.2013
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-deposito-cauzionale-traditio-sufficienza-validita
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