La commissione di estinzione è calcolata sul solo capitale residuo da restituire e costituisce un costo solo eventuale per il mutuatario, non potendosi tale costo sommare con quello fisso costituito dagli interessi corrispettivi previsti per il mutuo, stante la disomogeneità delle entità di specie.
Può essere solo eventualmente corrisposta e trova una giustificazione in quanto riferita alla remunerazione del costo sostenuto dalla banca per aver posto a disposizione il capitale mutuato ed a favore del cliente e del mancato guadagno degli interessi corrispettivi come pattuiti e per la durata del mutuo.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Matera, Giudice Unico Dott. Antonello Vitale, con la sentenza n. 51 del 24/01/2019.
E’ accaduto che una società ha convenuto in giudizio una banca, nei confronti della quale era debitrice in forza di due distinti rapporti: uno di conto corrente e un altro di mutuo.
La società ha proposto azione volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria della rideterminazione della relativa posta debitoria, chiedendo la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In relazione al rapporto di conto corrente, la società ha asserito il superamento dei TEG e l’addebito illegittimo di competenze mal pattuite con la Banca per interessi, cms, valute e spese.
In riferimento invece ai mutui contratti, la parte attrice ha asserito che fossero convenuti tassi usurai, in considerazione della prevista applicabilità di una commissione di estinzione pari al 2% del capitale residuo.
La banca, contestando la domanda attorea, ha eccepito l’improponibilità della stessa, sostenendo peraltro che, in merito al rapporto di c/c nel 2011, la società aveva già proposto un’analoga azione.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha accolto la tesi della parte convenuta, dichiarando l’improponibilità delle questioni afferenti il rapporto di c/c in quanto attinenti al medesimo rapporto e quindi sussumibili nell’ambito di identiche o analoghe questioni concernenti un unico conto corrente.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto che, come stabilito da consolidata giurisprudenza, sarebbero dovute essere trattate in maniera unitaria nell’ambito di un unico procedimento, quello risalente al 2011.
Il Giudice ha, altresì, evidenziato che, ove la parcellizzazione dell’unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, l’azione avviata per seconda non può essere proposta (e se proposta va dichiarata improcedibile), non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non è data dall’ordinamento.
L’Organo giudicante si è poi soffermato sulle questioni relative ai mutui contratti. E’ stato specificato che, per quanto concerne il computo da effettuarsi al fine di verificare se ed in che termini si superi il tasso soglia, non è suscettibile di valutazione ai fini del relativo computo, la somma fra entità tra loro eterogenee: tali entità si riferiscono a basi di calcolo diverse, non si può procedere al computo unitario ed ai fini del calcolo degli interessi applicati.
In riferimento alla deduzione attorea che, a seguito dell’estinzione anticipata dei mutui, si è verificata la condizione di usurarietà lamentata, e per aver dovuto far fronte al pagamento della commissione di estinzione nella misura indicata del 2% sul capitale residuo, il Giudice ha affermato che la commissione è calcolata sul solo capitale residuo da restituire.
Tale somma costituisce un costo solo eventuale per il mutuatario e può essere solo eventualmente corrisposta, trovando una sua giustificazione nella remunerazione del costo sostenuto dalla banca per aver posto a disposizione il capitale mutuato a favore del cliente e nel mancato guadagno degli interessi corrispettivi come pattuiti e per la durata del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA USURA: NON VA CUMULATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
È UN ELEMENTO ACCIDENTALE DEL NEGOZIO CHE HA NATURA EVENTUALE CHE INDENNIZZA IL MUTUANTE
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 20.09.2018 | n.20774
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/penale-di-estinzione-anticipata-usura-non-va-cumulata-agli-interessi-corrispettivi
USURA: IL COMPENSO PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO ANTICIPATO NON RIENTRA NEL CALCOLO DEL TASSO-SOGLIA
TALE VOCE COSTITUISCE UNA MULTA PENITENZIALE EX 1373 CC E NON UN COSTO COLLEGATO ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi | 24.01.2018 | n.156
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-compenso-per-lesercizio-del-recesso-anticipato-non-rientra-nel-calcolo-del-tasso-soglia
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA INCLUSA TRA GLI ONERI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
DETERMINEREBBE UNA “SOMMATORIA TASSI” ILLEGITTIMA PER ETEROGENEITÀ DEI COSTI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/penale-estinzione-anticipata-non-va-incluso-tra-gli-oneri-per-verifica-superamento-tsu
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE NON È UN ONERE AGGIUNTIVO DA CUMULARE AL TASSO DI MORA
LA CLAUSOLA NON RILEVA AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OSSERVANZA DEL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone | 02.01.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-penale-di-estinzione-non-e-un-onere-aggiuntivo-da-cumulare-al-tasso-di-mora
USURA: È INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
LE DUE VOCI CONSEGUONO A DUE EVENTI ALTERNATIVI: L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Ordinanza | Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca | 28.03.2016 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-inammissibile-la-sommatoria-tra-interessi-corrispettivi-e-commissione-di-estinzione-anticipata
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO È RILEVANTE SOLO SE EFFETTIVAMENTE APPLICATA
PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo | 23.05.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-commissione-di-anticipata-estinzione-del-mutuo-e-rilevante-solo-se-effettivamente-applicata
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