Nel caso di danno cagionato da cosa in custodia, il danneggiato deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza del rapporto di custodia.
Il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Quando interviene tale evento imprevedibile ed eccezionale, è da escludere la responsabilità in capo al custode.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battagliese, con la sentenza del 22 febbraio 2019.
Il provvedimento si riferisce ad un’azione risarcitoria avanzata dalla proprietaria di un’imbarcazione nei confronti della società che gestiva il porticciolo in cui era ormeggiata. La barca aveva subito danni ingenti durante un’improvvisa mareggiata che aveva investito il porticciolo turistico mentre l’imbarcazione si trovava alata sulla banchina per il compimento di opere di rimessaggio.
La titolare della barca sosteneva che tali operazioni fossero state compiute con imperizia dalla società, visto il posizionamento dell’imbarcazione (in alloggio sottostante il piano rialzato della banchina dove, in prossimità dei frangiflutti, era stata alata anche un’altra unità da diporto). Le onde avevano fatto precipitare l’imbarcazione posta al piano superiore, trascinando la barca di parte attrice in acqua e poi contro gli scogli.
L’attrice ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, per l’annullamento dei contratti di locazione della barca già stipulati, nonché la restituzione della somma anticipatamente pagata ed imputabile al periodo di mancato utilizzo, successivo al sinistro, posto che il contratto di ormeggio doveva ritenersi sciolto, per la perdita dell’imbarcazione (solo quest’ultima richiesta è stata accolta dall’Organo giudicante).
La società convenuta, chiamando in causa anche la compagnia assicurativa che avrebbe dovuto liquidare i danni derivanti dall’incidente, ha escluso la sussistenza dell’obbligo di custodia e ha rimarcato l’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento.
Per il Giudice, il thema decidendum si è prospettato particolarmente semplice essendo ancorato al dato dell’esistenza dell’obbligo di custodia che è del tutto escluso nel rapporto intercorso tra le parti del contratto di ormeggio.
Inoltre, l’organo giudicante ha rappresentato che la mareggiata occorsa nella giornata del sinistro presenta senz’altro i caratteri di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità fra il danno subito dalla parte attrice e l’evento che si è verificato.
Nel provvedimento si fa riferimento ad una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito tale principio: incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
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