Ai fini del conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria, quest’ultima viene indirizzata non più solo nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 10498 del 15.04.2018.
Una coppia di coniugi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato il provvedimento emesso dal giudice di primo grado di declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un trust.
I ricorrenti hanno rilevato che la Corte bresciana avrebbe erroneamente ritenuto che l’atto di istituzione del trust fosse assoggettabile all’azione revocatoria.
Gli ermellini, nell’affrontare la questione, hanno rappresentato che, nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – come accaduto nel caso di specie – la domanda di revocatoria avente ad oggetto l’atto istitutivo è idonea a produrre l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, diversamente, verrebbe meno la funzione di conservazione patrimoniale che connota lo strumento dell’azione revocatoria.
La Suprema Corte, chiarendo che tale orientamento non trova riscontro in precedenti giudizi di legittimità (le citate sentenze Cass., n. 13388/2018 e Cass., n. 19376/2017 si occupano dei temi, rispettivamente, del carattere gratuito od oneroso dell’operazione e del problema del litisconsorzio), per constatare l’idoneità dell’atto istitutivo ad essere oggetto dell’azione revocatoria, ha affermato che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Lo stesso si pone, infatti, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo.
E’ in quest’ultimo atto, cioè, che l’atto dispositivo recupera la sua ragion d’essere e causa (in ipotesi) giustificatrice.
La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò “sopravvivere” all’inesistenza, o al caducarsi, dell’atto che viene nel concreto a conformare tale diritto. L’inefficacia dell’atto istitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo. La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese del ricorrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA TRUST: SE A TITOLO ONEROSO, DEVE VALUTARSI LA PARTECIPATIO FRAUDIS DEL BENEFICIARIO
NON RILEVA LA FORMALE INTESTAZIONE DEL BENE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Olivieri – Rel. Scoditti | 29.05.2018 | n.13388
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-trust-se-a-titolo-oneroso-deve-valutarsi-la-partecipatio-fraudis-del-beneficiario
TRUST FAMILIARE: È ATTO A TITOLO GRATUITO
AZIONE REVOCATORIA ACCOLTA SE SONO CONFERITI TUTTI I BENI IMMOBILI DEI DEBITORI
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 14.05.2014 | n.1462
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/trust-familiare-e-atto-a-titolo-gratuito
TRUST: PRIVO DI EFFETTI SE IL DISPONENTE HA UN ILLIMITATO POTERE DI VARIAZIONE
Il trust può essere considerato simulato (sham) se il settlor non perde il controllo sui beni
Decreto | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Savastano – Est. Fanticini | 08.10.2014 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/trust-privo-di-effetti-se-il-disponente-ha-un-illimitato-potere-di-variazione
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