L’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale che decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, mentre, se i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, dalla data della loro registrazione in conto. Ai fini del termine di prescrizione, non basta la sola annotazione di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, ma occorre verificare se, pendente il contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato, oltre ai prelevamenti, anche versamenti che possano essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione in quanto indebiti.
In mancanza di un contratto scritto di apertura di credito che individui, oltre che i tassi debitori anche e soprattutto il limite dell’affidamento, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto non può che avere una funzione solutoria di pagamento del debito maturato e non già ripristinatoria.
E’ questo il principio stabilito dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Buzzelli – Rel. Cimini, con la sentenza n. 182 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato rigettato l’appello di una società avverso due sentenze di primo grado pronunciate dal Tribunale di Lanciano.
Nel caso di specie, una società correntista ha convenuto in giudizio un istituto di credito lamentando l’addebito di interessi e competenze non dovuti, perché applicati in forza di clausole contrattuali a vario titolo nulle e riguardanti, in particolare, l’applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, CMS.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme addebitate sui conti in questione sino al 14/2/1997, tenuto conto che la prima richiesta di ripetizione di indebito era alla stessa pervenuta dalla società attrice solo in data 14/2/2007.
In primo grado, il Tribunale di Lanciano ha accolto l’eccezione della controparte e avverso tale pronuncia la società correntista ha presentato appello, deducendo che il diritto del correntista di ottenere la restituzione di quanto pagato in precedenza decorre dalla data in cui è stato restituito alla banca il denaro in concreto utilizzato e cioè dalla data in cui il correntista ha chiuso il conto affidato per cui è causa. L’appellante ha dedotto, altresì, che il termine di prescrizione dell’azione causale di ripetizione decorre dalla data di pagamento.
La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato le decisioni assunte dal giudice di primo grado sebbene con motivazioni differenti.
Nella sentenza in esame sono stati richiamati i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 24418/2010, secondo cui sono da escludere, dal diritto alla ripetizione, i crediti relativi ai soli versamenti solutori operati oltre 10 anni prima della notifica della citazione o comunque della prima richiesta formale.
Il giudice di appello ha rilevato che non erano stati depositati in giudizio i contratti di conto corrente per i quali oggi è causa per cui ha ritenuto corretta la decisione appellata la quale aveva ritenuto che, in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito che individui i tassi debitori e soprattutto il limite dell’affidamento, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto non può che avere una funzione solutoria di pagamento del debito maturato e non già ripristinatoria.
Per questo, la Corte ha rigettato l’appello della società, compensando integralmente le spese del grado e condannando la società alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebitoprescrizione-irrilevante-il-fido-di-fatto-occorre-il-contratto-di-apertura-di-credito
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE LA NATURA RIPRISTINATORIA DEI VERSAMENTI
OCCORRE PROVARE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO E NON UN FIDO DI FATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27704
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-onere-del-correntista-dimostrare-la-natura-ripristinatoria-dei-versamenti
INDEBITO – PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE FIDO DI FATTO IN QUANTO NULLO EX ART. 117 TULB
SONO NULLI I CONTRATTI PRIVI DELLA FORMA (SCRITTA) RICHIESTA AD SUBSTANTIAM
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Macagno | 09.06.2017 | n.1277
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-prescrizione-irrilevante-fido-quanto-nullo-ex-art-117-tulb
RIPETIZIONE INDEBITO: IRRILEVANTE IL CD. FIDO DI FATTO
IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE REDATTO E PROVATO PER ISCRITTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino | 17.05.2018 | n.2167
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-irrilevante-il-cd-fido-di-fatto
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA§
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-leccezione-di-prescrizione-formulata-dalla-banca-e-ammissibile-anche-se-generica
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