Con l’applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 il legislatore si è mosso dunque in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del denaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi.
Inoltre, l’applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica, in quanto, di regola, il tasso di cui al d.lgs 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, con la sentenza n. 2552 del 24.09.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca deducendo l’usurarietà della clausola relativa agli interessi moratori e chiedendo, pertanto, la restituzione degli interessi corrispettivi e l’accertamento della natura gratuita del contratto.
L’attore ha, altresì, lamentato l’applicazione di interessi anatocistici.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda pe rla sua palese infondatezza.
Il Giudice istruttore, nell’affrontare il thema decidendum, ha rilevato che il D. lgs 231/02 determina il saggio degli interessi legali di mora “in misura pari al saggio d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” maggiorato di 8 punti percentuali.
Il Tribunale ha, poi, specificato che il nuovo art. 1284 c.c. secondo cui, nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” intende contrastare il fenomeno dell’autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado: il debitore preferirebbe in sostanza lucrare dal mantenimento della disponibilità delle somme per un tempo indeterminato ad un tasso molto contenuto.
Con l’applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231 a partire dalla domanda giudiziale, questa convenienza viene meno. Ciò significa, a parere del giudicante che il legislatore si è mosso dunque in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del denaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi.
Inoltre, l’applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica, in quanto, di regola, il tasso di cui al d.lgs 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale.
Nello specifico, si potrebbe determinare una situazione irragionevole in cui, nell’ipotesi di previa pattuizione di interessi, il creditore che agisca per ottenerne il pagamento in misura superiore al tasso soglia ministeriale ma inferiore al saggio ex art. 1284, comma quarto, si vedrebbe respingere la propria domanda; al contrario, nel caso di mancata pattuizione, il creditore potrebbe agire chiedendo la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 231, che, seguendo la tesi qui contestata, dovrebbe tuttavia considerarsi usuraria.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Giudice ha ritenuto non applicabile la disciplina anti-usura agli interessi moratori e, conseguentemente, ha dichiarato l’infondatezza della domanda attorea e l’ha rigettata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
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USURA: È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI IL TASSO SOGLIA DI RIFERMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI
L’OMESSA SPECIFICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON INFICIAVA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia | 11.07.2018 | n.2948
USURA: ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG GLI INTERESSI DI MORA
IL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA SI VALUTA IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCRETAMENTE REALIZZATASI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco | 22.05.2018 | n.5081
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