Il rapporto obbligatorio corrente tra procedente e terzo pignorato, conseguente all’ordinanza di assegnazione, è connotato da elementi specializzanti tali da imporre una specifica integrazione dell’ordinaria disciplina del rapporto stesso secondo correttezza, a norma del disposto dell’art. 1175 c.c. che vieta l’abuso del diritto, ossia l’esercizio del diritto secondo modalità non necessarie implicanti un ingiustificato sacrificio degli interessi del debitore. Tale integrazione consiste nella necessità, ai fini del perfezionamento dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, che essa venga debitamente notificata al terzo assegnato e sia concesso a questi un termine adeguato per l’adempimento, pendente il quale non può ancora ritenersi che l’ordinanza abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo e che il terzo possa considerarsi in mora ex artt. 1218 e ss. c.c.
Questo è uno dei principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Cristiano De Giovanni, con la sentenza n. 14030 del 06.07.2018.
Si tratta di una lettura interpretativa che si impone in un’ottica costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., giacché applicare al terzo debitore il regime ordinario di esecutività dei titoli giudiziali – fissato, di regola, al momento del deposito del provvedimento – comporterebbe un ingiustificato aggravio della posizione del terzo medesimo e un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei soggetti debitori in forza di titoli giudiziali diversi dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c.
Invero, se si applicasse questa disciplina, il terzo, nella sua posizione sostanziale di debitore, dovrebbe sopportare integralmente il regime della mora e le spese di precettazione, pur non avendo, sino alla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione, avuto mai la possibilità di evitarli adempiendo in modo spontaneo.
L’interpretazione dell’istituto che ne fa il Tribunale di Roma è alla base di una prassi giurisprudenziale ormai consolidata che inserisce, nell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., una compiuta disciplina della fase successiva all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo ed all’adempimento spontaneo di quest’ultimo.
In conseguenza di ciò, diversamente da quanto stabilito in linea generale dall’art. 479, comma 3, c.p.c., il precetto non può essere notificato al terzo pignorato unitamente all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e, ove siffatta contestuale notificazione sia stata comunque eseguita essa è da aversi per inefficace, quantomeno con riferimento al profilo sostanziale dell’obbligo dell’intimato di rimborsarne le spese al creditore.
La conclusione alla quale giunge il Giudice ha trovato recente ed autorevole conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 9390/2016, secondo cui: “In tema di esecuzione presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione” (provvedimento già pubblicato in Rivista e al quale, in calce, si rinvia). Si tratta del primo arresto giurisprudenziale di legittimità che tratta le questioni legate agli elementi specializzanti propri del rapporto obbligatorio corrente tra procedente e terzo pignorato in conseguenza dell’ordinanza di assegnazione, chiarendo quale sia il momento in cui l’ordinanza di assegnazione acquisti efficacia esecutiva, che consegue all’avvenuta notifica dell’ordinanza e al decorso di un congruo termine per l’adempimento del terzo.
Nel caso di specie – in cui la creditrice procedente ha notificato l’ordinanza di assegnazione unitamente ad atto di precetto nei confronti del terzo pignorato (una banca), che a sua volta ha trasmesso alla creditrice un assegno non trasferibile comprensivo della somma assegnata con la suindicata ordinanza – il provvedimento di assegnazione non conteneva un’espressa disciplina della fase successiva all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo, ed all’adempimento spontaneo di quest’ultimo.
Per cui il tempo dell’adempimento da parte del terzo va stabilito dal Giudice ex art. 1183 c.c. risultando evidente che la prestazione del terzo non può essere eseguita immediatamente ma necessita di un termine ragionevole ed adeguato per l’adempimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: DOPO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, IL CREDITORE NON PUÒ NOTIFICARE DIRETTAMENTE IL PRECETTO AL TERZO
È necessario il preventivo invito bonario al pagamento; in mancanza si configura l’abuso dello strumento esecutivo
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Barreca | 10.05.2016 | n.9390
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-presso-terzi-dopo-l-ordinanza-di-assegnazione-il-creditore-non-puo-notificare-direttamente-il-precetto-al-terzo
PPT PRECETTO: NON SI PUÒ INTIMARE IL PAGAMENTO SU ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
L’efficacia esecutiva solo dopo che è stata portata a conoscenza del terzo pignorato
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Adelaide, Rel. Cons. Enrico | 11.12.2017 | n.29605
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-precetto-non-si-puo-intimare-il-pagamento-su-ordinanza-di-assegnazione-senza-preventiva-richiesta
PPT: OVE TERZO ADEMPIA ENTRO 20 GIORNI DA NOTIFICA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE ESCLUSO PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRECETTO
STOP a ingiustificati aggravi di costi non necessari
Ordinanza | Cassazione civile Sez. VI, Pres. Amendola – Rel. Rubino | 24.05.2017 | n.1311
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-ove-terzo-adempia-entro-20-giorni-notifica-ordinanza-assegnazione-escluso-pagamento-delle-spese-precetto
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