Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’Impresa con nota di accompagnamento
Posto che la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo o quella di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tipica del sequestro giudiziario, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel Scoditti, con la sentenza n. 12727 del 14.05.2019.
La vicenda ha riguardato dei soggetti che hanno proposto il ricorso per cassazione avverso una pronuncia della corte di appello di Firenze sulla base di due motivi.
Con il PRIMO MOTIVO del ricorso principale è stata denunciata la falsa applicazione degli artt. 687 e 676 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato che, ai fini del sequestro liberatorio, occorreva anche lo spossessamento delle somme e/o del libretto bancario, attuabile mediante l’affidamento ad un custode o quantomeno tramite un deposito giudiziario in Tribunale, consentendo agli aventi diritto di disporre della somma depositata senza la collaborazione del debitore, come previsto dall’art. 676 c.p.c., laddove invece il libretto era rimasto sempre nella disponibilità della compagnia assicuratrice, e che non rilevava che il sequestro fosse stata autorizzato in una forma errata e non fosse mai stato reclamato, posto che gli effetti dell’istituto potevano aversi solo in presenza di un sequestro eseguito nelle forme di legge. Hanno concluso nel senso che ha errato la corte territoriale nel ritenere sufficiente la sola indisponibilità delle somme per il depositante e non anche lo spossessamento e l’affidamento di esse ad un custode o al Tribunale.
Con il SECONDO MOTIVO si denuncia nullità della sentenza per mancanza della motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Al riguardo hanno osservato che il motivo di appello era stato nel senso che il sequestro non era mai stato eseguito perché la società assicuratrice non aveva mai depositato nei modi di legge l’importo previsto, essendosi limitata ad istituire un libretto bancario a suo nome da essa trattenuto e mai depositato, sicché non vi era stato alcun spossessamento delle somme.
Gli Ermellini, investiti del thema decidendum, hanno rappresentato che il sequestro liberatorio, previsto dall’art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito o abbia dubbi sull’individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.
Funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio. E’ quindi estranea al sequestro liberatorio sia la funzione di garanzia tipica del sequestro conservativo, che si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva (art. 686 c.p.c.), sia la funzione su cui poggia il sequestro giudiziario, quella cioè di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tra le parti, in ordine alla proprietà o al possesso legittimi, da parte dell’uno o dell’altro.
Lo spossessamento che connota il sequestro giudiziario, come si evince dal rinvio all’esecuzione per consegna o rilascio (artt. 677, 605 c.p.c. e ss.), resta estraneo al sequestro liberatorio, in cui è lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura. Il sequestro liberatorio, per la rilevata estraneità alla funzione di garanzia, resta anche indipendente dall’azione esecutiva che il creditore potrà esercitare, tant’è che solo per il sequestro conservativo è prevista la conversione in pignoramento. Ne discende che l’attuazione del sequestro liberatorio non si modella secondo le altre due forme di sequestro. Spetta al giudice che dispone il sequestro stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo, ivi compresa la possibilità di chiamare a custodire l’oggetto del sequestro lo stesso debitore che si è attivato per ottenere il provvedimento. La legalità delle forme del sequestro liberatorio, idonee a determinare l’effetto di evitare la mora debendi, dipendono in ultima analisi dal contenuto del provvedimento del giudice che lo ha disposto e che ne fissa le modalità di attuazione.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che le modalità del sequestro erano state determinate dal giudice di primo grado, con provvedimento non gravato da reclamo e pertanto idoneo a produrre gli effetti tipici della misura, ed erano consistite nel vincolo apposto sul libretto bancario che ne determinava l‘indisponibilità per il debitore. L’esecuzione del sequestro è stata ritenuta dal giudice di merito conforme al provvedimento che lo ha disposto, con giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità in quanto non inerente alla misura cautelare quale fatto processuale, ma quale fatto costitutivo degli effetti di diritto sostanziale. Tanto è sufficiente per ritenere conseguito l’effetto di evitare la mora debendi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEQUESTRO CONSERVATIVO: AMMESSO ANCHE IN PENDENZA DI REVOCATORIA
NECESSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE GARANZIE DEL CREDITORE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Dott. Gino Boise | 01.02.2017 |
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