Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Non è necessaria la consegna effettiva dell’importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano, con l’ordinanza del 05.04.2019.
Nel caso di specie, gli esecutati mutuatari hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, con richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 624 cpc. Ritengono, infatti, che il contratto di mutuo azionato debba essere ritenuto sostanzialmente nullo in quanto non risulta caratterizzato dalla traditio rei, essendo rimasta “la somma indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future ed incerte”. L’aver vincolato la produzione di effetti del contratto ad una condizione sospensiva fa di esso un contratto condizionato, per cui difetta della immediata consegna del denaro dalla banca mutuante al mutuatario, posticipando necessariamente ad un momento futuro e incerto il perfezionamento negoziale.
Il Giudice parte dall’assunto che la causa del contratto di mutuo va ravvisata nella messa a disposizione e nella consegna del denaro a fronte della correlata concessione di una garanzia ipotecaria immobiliare: il mutuo fondiario, a norma dell’art. 1813 c.c., è innanzitutto un contratto reale, un contratto cioè la cui peculiarità è quella di perfezionarsi con la datio rei, e non per effetto del mero consenso espresso dalle parti.
Nella fattispecie, le parti si danno atto della consegna della somma mutuata, ma precisano contestualmente che l’importo finanziario viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria. Per cui la libertà di poter compiere atti di autonomia privata, presupposto per qualificare un contratto di mutuo, non è raggiunta. E, come specificato anche da altri Tribunali di merito (ordinanza 23.10.2015 del Tribunale di Massa), il contratto di mutuo condizionato, pur recando la forma dell’atto pubblico, è inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza. Nonostante sia stato stipulato con atto notarile, siffatto contratto difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 474 cpc e, pertanto, in tali casi deve necessariamente essere disposta la sospensione dell’esecuzione, ricorrendo i gravi motivi previsti dall’art. 624 cpc.
Per questi motivi, il Tribunale di Tivoli ha accolto l’istanza di sospensione, di conseguenza, e sospeso il processo esecutivo immobiliare.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO IPOTECARIO: LA QUIETANZA NON ATTRIBUISCE LA QUALITÀ DI TITOLO ESECUTIVO, SE LA “CONSEGNA” DEL DENARO È SUBORDINATA A CONDIZIONI FUTURE ED EVENTUALI
L’ACCREDITO “INDISPONIBILE” SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL MUTUATARIO NON INTEGRA LA TRADITIO REI
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro | 08.02.2019 | n.61
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-ipotecario-quietanza-titolo
MUTUO: TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE INTEGRATO DA SUCCESSIVA QUIETANZA
DALL’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEVE NECESSARIAMENTE EMERGERE LA CONSEGNA DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione Civile, sezione terza | 27.08.2015 | n.17194
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-titolo-esecutivo-anche-se-integrato-da-successiva-quietanza
MUTUO: PUÒ PERFEZIONARSI ANCHE MEDIANTE LA CONSEGNA DI UN ASSEGNO ALLA PARTE MUTUATARIA
RILEVA IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA COSA, PIUTTOSTO CHE LA SUA CONSEGNA IN NATURA
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 26.08.2014 | n.18260
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-puo-perfezionarsi-anche-mediante-la-consegna-di-un-assegno-alla-parte-mutuataria
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