Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se, contestualmente alla stipula del contratto, le somme siano versate su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Laura De Simone, con l’ordinanza del 03.04.2019.
Nel caso in esame, i debitori esecutati hanno proposto reclamo avverso il provvedimento emesso dal G.E., con il quale era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione dagli stessi formulata. Hanno addotto che l’erogazione della somma mutuata è stata condizionata all’adempimento di una serie di formalità successive alla stipula del contratto di mutuo, la cui verificazione non è stata provata nelle forme dell’atto pubblico, di modo che è da escludere l’idoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo. Si è costituita la società nel giudizio di reclamo, chiedendo la conferma del provvedimento.
In questo caso, si è di fronte ad un contratto di mutuo condizionato, in quanto i contraenti hanno dato atto dell’erogazione della somma mediante due assegni circolari, con conseguente rilascio di quietanza da parte del mutuatario, ma allo stesso tempo hanno previsto il conferimento di tali somme, da parte del mutuatario, in un conto infruttifero acceso presso la banca mutuante, a garanzia del verificarsi di alcune condizioni (quali il perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria, la verifica dell’assenza di precedenti iscrizioni, la costituzione di una garanzia assicurativa da parte del mutuatario) entro il termine di trenta giorni, a pena di risoluzione del contratto.
Una simile previsione non esclude l’immediata traditio della somma mutuata e, di conseguenza, la possibilità di considerare il mutuo un valido titolo esecutivo. Il fatto stesso che il mutuatario abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all’istituto di credito mutuante, a garanzia dell’adempimento degli obblighi sopra indicati, presuppone – a detto dell’Organo giudicante – il conseguimento, da parte del mutuatario, dell’immediata disponibilità giuridica della somma erogata. L’atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla traditio, che è da esso necessariamente presupposta.
Per il Giudice, il presupposto indefettibile sotteso all’estinzione del precedente debito chirografario è la messa a disposizione della somma da parte dell’istituto di credito in favore dei mutuatari, il che consente di ritenere certamente configurabile la traditio. Un assunto differente rispetto all’impostazione di altri tribunali di merito, secondo i quali “il contratto di mutuo condizionato, pur recando la forma dell’atto pubblico, è inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza” (cfr. Trib. Tivoli, ord. 05.04.2019 e Trib. Massa ord. 23.10.2015).
In questo caso, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il reclamo, condannando i reclamanti alla rifusione delle spese del procedimento e al pagamento del doppio del contributo unificato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO IPOTECARIO: LA QUIETANZA NON ATTRIBUISCE LA QUALITÀ DI TITOLO ESECUTIVO, SE LA “CONSEGNA” DEL DENARO È SUBORDINATA A CONDIZIONI FUTURE ED EVENTUALI
L’ACCREDITO “INDISPONIBILE” SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL MUTUATARIO NON INTEGRA LA TRADITIO REI
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro | 08.02.2019 | n.61
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-ipotecario-quietanza-titolo
MUTUO: TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE INTEGRATO DA SUCCESSIVA QUIETANZA
DALL’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEVE NECESSARIAMENTE EMERGERE LA CONSEGNA DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione Civile, sezione terza | 27.08.2015 | n.17194
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-titolo-esecutivo-anche-se-integrato-da-successiva-quietanza
MUTUO: PUÒ PERFEZIONARSI ANCHE MEDIANTE LA CONSEGNA DI UN ASSEGNO ALLA PARTE MUTUATARIA
RILEVA IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA COSA, PIUTTOSTO CHE LA SUA CONSEGNA IN NATURA
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 26.08.2014 | n.18260
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-puo-perfezionarsi-anche-mediante-la-consegna-di-un-assegno-alla-parte-mutuataria
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