Gli azionisti non possono esercitare pretese né sulle attività né sulle passività oggetto di cessione. Ai titolari di partecipazioni di una vecchia banca risulta preclusa la possibilità di esercitare nei confronti dell’ente-ponte una qualunque azione giudiziale connessa alla loro precedente qualità di azionisti, comprese quelle risarcitorie legate a una precedente condotta asseritamente illecita.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Bonaretti, con la sentenza n. 917 del 28.02.2019.
Con atto di citazione, due azionisti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano una banca e una società, in qualità di revisore legale dei conti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’acquisto di azioni effettuato sulla base di informazioni fornite dall’istituto di credito e rivelatesi inattendibili.
La banca, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, lamentando la carenza di legittimazione passiva essendo, in seguito alla procedura di risoluzione regolata dal D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, un ente ponte della vecchia banca, quindi un soggetto giuridico del tutto nuovo, e affermando di non essere succeduta al precedente istituto di credito nell’obbligazione risarcitoria azionata dai due attori.
Il Tribunale di Milano ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca, affermando che le pretese risarcitorie vantate dagli attori devono considerarsi incluse nel novero delle passività cedute all’ente ponte. Avverso tale sentenza è stato presentato appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano dalla banca. Secondo l’istituto di credito, il giudice di primo grado avrebbe fornito un’interpretazione contraria alla lettera e alla ratio della normativa del caso, risultando la tesi del Tribunale incompatibile con quanto disposto dagli articoli 43 e 47 del d.lsg. n. 180 e dagli articoli 1 e 3 del provvedimento attuativo di Banca d’Italia.
Nella ricostruzione effettuata dalla Corte, si specifica che l’art. 43 del d.lgs. n. 180/2015 include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse risultino già in essere, per cui le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell’emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente. Nel caso di specie, gli azionisti hanno agito nei confronti della banca sei mesi dopo l’inizio della procedura di risoluzione, perciò le pretese vantate non sono state trasmesse all’ente-ponte perché costituivano passività meramente potenziali.
Allo stesso modo, l’art. 47 c. 7 ha come ratio quella di precludere la possibilità di far valere in giudizio nei confronti di una nuova banca qualunque altra pretesa connessa alla qualità di azionista, comprese dunque quelle risarcitorie legate a una precedente condotta asseritamente illecita della vecchia banca. L’esigenza tanto del d.lgs. n. 180/2015 quanto del relativo provvedimento attuativo di Banca d’Italia è di garantire la prosecuzione dell’attività dell’ente sottoposto a risoluzione. Una prosecuzione che non potrebbe attuarsi nel caso in cui venisse consentito agli azionisti di esercitare nei confronti del nuovo ente-ponte pretese risarcitorie riferite a condotte della vecchia banca che di fatto hanno causato le perdite, presupposto della procedura di risoluzione. In tal modo, la nuova banca potrebbe addirittura trovarsi a dover sopportare passività superiori e non previste rispetto alle attività trasferite, con conseguente irrimediabile pregiudizio per la prosecuzione della sua attività.
In base alle considerazioni suesposte, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di non ricomprendere la pretesa risarcitoria vantata dagli attori nel perimetro della cessione e, di conseguenza, la banca carente di legittimazione passiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ENTE PONTE: CARENTE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
IL DIRITTO ESTINTO NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 21.11.2018 | n.806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ente-ponte-carente-di-legittimazione-passiva-per-i-rapporti-gia-conclusi-al-momento-della-cessione
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: È CARENTE LA NUOVA BANCA SE I RAPPORTI CONTROVERSI SONO ESTINTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL’ENTE PONTE
IL RAPPORTO ESCLUSO DALLA CESSIONE NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Ordinanza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 29.03.2018
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-e-carente-la-nuova-banca-se-i-rapporti-controversi-sono-estinti-prima-della-costituzione-dellente-ponte
BANCHE VENETE: I GIUDIZI INTERROTTI VANNO RIASSUNTI NEI CONFRONTI DELLA CEDENTE
IN MANCANZA DEVE DISPORSI L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu | 21.02.2018
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/banche-venete-i-giudizi-interrotti-vanno-riassunti-nei-confronti-della-cedente
CESSIONE BANCHE VENETE: IL CONTENZIOSO PREGRESSO VA RIASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA CEDENTE
LA RIASSUNZIONE NEI SOLI CONFRONTI DEL SOLO CESSIONARIO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Ordinanza | Tribunale di Trieste, Giudice Roberta Mastropietro | 06.07.2018
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-banche-venete-il-contenzioso-pregresso-va-riassunto-nei-confronti-della-cedente
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