Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale di Impresa – con nota di accompagnamento
In ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, la normativa impone la levata del protesto, ancor più chiaro essendo che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.
Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 11557 del 2 maggio 2019.
La vicenda ha riguardato il gravame proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia di condanna di una Banca al risarcimento dei danni derivati dal protesto di cinque assegni già denunziati smarriti.
La Corte territoriale ha ritenuto che, dal momento che le firme di traenza poste sugli assegni non erano corrispondenti allo specimen ed erano illeggibili per tre di essi, il protesto poteva essere elevato solo a nome del correntista effettivo.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi.
La Banca ha resistito con controricorso.
Secondo la Suprema Corte, investita del thema decidendum, la Banca presso la quale il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento ha, nel caso in cui l’obbligato principale non fornisca la provvista per il pagamento richiesto dal giratario del titolo, l’obbligo di far constatare il mancato pagamento mediante l’elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore.
Né si può pretendere che la mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo integri di per sé l’accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto, ancor più chiaro essendo che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.
La Cassazione ha altresì ribadito il principio di diritto, seguito da alcune sentenze (Cass. 23 luglio 2018, n. 19487; Cass. 16 aprile 2003, n. 6006; Cass. 16 luglio 2010, n. 16617; Cass. 18 ottobre 1974, n. 2936), secondo cui in caso di firma illeggibile di traenza il protesto va levato nei confronti del correntista effettivo, principio che si suole enunciare in conformità alla circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/C..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROTESTO ASSEGNI RUBATI CON FIRMA ILLEGGIBILE: VA ELEVATO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE CORRENTISTA
LA CAUSALE CORRETTA È “ASSEGNO DENUNCIATO RUBATO CON FIRMA DI TRAENZA ILLEGGIBILE E NON CONFORME A SPECIMEN”
Ordinanza | Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei | 29.03.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/protesto-assegni-rubati-con-firma-illeggibile-va-elevato-nei-confronti-del-cliente-correntista
ASSEGNO SENZA PROVVISTA: LA PROVA DEL PAGAMENTO NON AMMETTE EQUIPOLLENTI MA ESIGE LA CERTEZZA DELLA DATA DEL PAGAMENTO
NECESSARIA LA QUIETANZA A FIRMA AUTENTICATA DEL PORTATORE OVVERO L’ATTESTAZIONE DELL’ISTITUTO DI CREDITO
Ordinanza | Cassazione civile, sez. Sesta, Pres. Campanile – Rel. Marulli | 03.07.2017 | n.16363
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-senza-provvista-la-prova-del-pagamento-non-ammette-equipollenti-ma-esige-la-certezza-della-data-del-pagamento
FIRMA APOCRIFA: ESCLUSA RESPONSABILITÀ BANCA OVE LA SOTTOSCRIZIONE FALSA SIA APPOSTA DA COINTESTATARIO RAPPORTO
IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTA AL PROMOTORE FINANZIARIO È DIFFERENTE DA QUELLO RICHIESTO ALL’OPERATORE DI CASSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno | 03.07.2017 | n.16313
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/firma-apocrifa-esclusa-responsabilita-banca-ove-la-sottoscrizione-falsa-sia-apposta-da-cointestatario-rapporto
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