Il creditore che voglia attivare il procedimento monitorio non ha l’obbligo (differentemente dall’ipotesi in cui volesse invece utilizzare il rito ordinario ovvero altro rito non sommario) di esperire preventivamente il procedimento di mediazione. Mediazione che dovrà comunque essere tentata solo nel caso in cui l’ingiunto proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo e, temporalmente, solo dopo l’adozione dei provvedimenti sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano, con la sentenza n. 1014 del 17.05.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che, in proprio e in qualità di legale rappresentante di una società ha formulato appello avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010 l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di una banca per il pagamento del saldo di un conto corrente di corrispondenza.
Con il gravame gli appellanti hanno dedotto che il mancato rispetto della condizione di procedibilità incide non sul giudizio di opposizione, ma sul decreto monitorio, rendendo solo quest’ultimo privo di effetti ed hanno, inoltre, escluso, con riferimento alla posizione del fideiussore, l’obbligatorietà della procedura di mediazione, non figurando i rapporti derivanti dalla fideiussione tra quelli previsti dall’art. 5 comma l bis del d.lvo 28/2010.
L’istituto bancario si è opposto all’impugnazione ritenendola infondata e non meritevole di accoglimento.
Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello rappresentando che il creditore che voglia attivare il procedimento monitorio non ha l’obbligo (differentemente dall’ipotesi in cui volesse invece utilizzare il rito ordinario ovvero altro rito non sommario) di esperire preventivamente il procedimento di mediazione.
Essa dovrà comunque essere tentata solo nel caso in cui l’ingiunto proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo e, temporalmente, solo dopo l’adozione dei provvedimenti sulle istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto di cui agli artt. 648 o 649 c.p.c..
Se, dunque, è certo che l’adozione del rito sommario di cui agli artt. 633 e ss c.p.c. non esonera, ove il credito tragga luogo dai rapporti elencati dall’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, dal rispetto della condizione di procedibilità, il cui esperimento è solo posticipato, soluzioni differenti si registrano, invece, in giurisprudenza sulla questione dell’individuazione del soggetto, tra opponente e opposto, cui compete di avviare la mediazione.
L’incertezza è alimentata dalla lettera della norma che, senza individuare in modo esplicito l’onerato, si limita a dettare la regola procedurale per cui, laddove la mediazione non sia stata esperita prima dell’avvio del giudizio, il Giudice assegna “alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione“.
I Giudici hanno sottolineato che la soluzione secondo cui l’onere dell’avvio del procedimento di mediazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo compete, superata la fase preliminare di verifica della ricorrenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto, spetti al convenuto opposto poggia su una serie di fattori.
Tale soluzione, in primo luogo, parifica, quanto agli oneri da affrontare per il riconoscimento giudiziale delle proprie pretese, la posizione del creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, a quella di ogni altro attore, senza alcun paventato irrazionale accrescimento degli oneri della parte creditrice la quale beneficia dall’esonero della mediazione, come è logico che sia, fin tanto che l’ingiunto non abbia manifestato la propria contrapposizione.
In secondo luogo, la suddetta lettura, permette di parificare la posizione dell’opponente al convenuto in senso sostanziale, a quella di mera attesa della determinazione e della condotta dell’attore propria di ogni altro convenuto, senza creare il rischio della irrazionale premiazione della passività dell’opponente.
Inoltre, porre l’onere di avviare la mediazione a carico dell’opposto permette di equiparare le conseguenze dell’inottemperanza a quelle che connotano qualsivoglia altra domanda introdotta con rito ordinario, nel quale l’attore che rimanga inerte anche dopo la concessione da parte del giudice del termine per l’avvio del procedimento di mediazione registrerà e subirà sì la declaratoria di improcedibilità della domanda, ma non vedrà preclusa la possibilità di far valere il proprio diritto mediante introduzione di un nuovo giudizio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha accolto l’appello, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell’annosità della questione e dei contrasti giurisprudenziali che la caratterizzano.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE – OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO
IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE NON HA NATURA ORDINATORIA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarrone | 14.01.2019 | n.55
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-grava-sul-debitore-lonere-di-attivare-il-procedimento
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTECIPAZIONE È DELEGABILE AL PROPRIO DIFENSORE SOLO CON PROCURA “SOSTANZIALE”
L’AVVOCATO NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazioneobbligatoriadifensore
SPESE LEGALI: IL MANCATO AVVIO DELLA MEDIAZIONE COMPORTA LA COMPENSAZIONE
IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, LA BANCA NON PUÒ ESSERE CONDANNATA PER IL PRINCIPIO DELLA “SOCCOMBENZA VIRTUALE”
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice A. S. Rabuano | 15.11.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-legali-il-mancato-avvio-della-mediazione-comporta-la-compensazione
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-il-termine-assegnato-dal-giudice-per-lintroduzione-dellistanza-non-e-perentorio
MEDIAZIONE: INAMMISSIBILE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SE NON VIENE ISTAURATO IL PROCEDIMENTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 04.10.2017 | n.4613
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-inammissibile-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-se-non-viene-istaurato-il-procedimento
MEDIAZIONE CIVILE: NELL’OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-civile-nell-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-del-creditore-opposto.html
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