Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
E’ esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire laddove sia lamentata l’usurarietà di interessi moratori mai applicati, attesa la regolarità dei pagamenti, perché tale eventuale nullità non implicherebbe il venir meno dell’obbligazione di pagare gli interessi corrispettivi ove non usurari. In assenza di specifica allegazione e prova dell’applicazione di interessi di mora (e della misura degli stessi), viene meno l’interesse ad agire di parte attrice. Se infatti interessi corrispettivi e di mora hanno autonomia ontologica e funzionale, deve concludersi nel senso che anche ove si verificasse il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 co. 2 c.c. travolgerebbe la clausola relativa agli interessi moratori, senza invero incidere sul diritto alla corresponsione degli interessi corrispettivi fissati nel rispetto del tasso soglia.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, con la sentenza n. 1051 del 16.05.2019.
Con atto di citazione, una società immobiliare conviene in giudizio la banca con la quale ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile. All’esito di una consulenza di parte, è emersa la nullità della clausola determinativa degli interessi, perché pattuita in violazione di norme imperative. Pertanto, ha chiesto l’accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi e la declaratoria di gratuità del contratto, rideterminando il piano di ammortamento utilizzabile.
La banca convenuta ha eccepito la nullità dell’atto di citazione, deducendo che l’attore avrebbe dovuto indicare compiutamente le singole somme indebitamente contabilizzate e/o riscosse dall’intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento.
La CTU, espletata nella fase istruttoria, ha accertato che non sono stati pattuiti interessi corrispettivi illeciti, essendo i tassi previsti nel contratto inferiori al tasso soglia del periodo di riferimento (TAEG 6,090% rispetto al tasso soglia pari al 10,965%). Il Giudice, come orientamento consolidato della giurisprudenza, ha ribadito il principio secondo il quale è da escludere l’applicabilità agli interessi moratori della verifica del rispetto del tasso soglia, sul presupposto che l’art. 644 cpc fa riferimento agli interessi dati o promessi quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra. Appare dunque scorretto verificare l’eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori.
Interessante anche il punto di vista dell’Organo giudicante circa un possibile interesse ad agire della parte attrice nel caso di specie. Secondo il Tribunale, questo non sussiste in quanto, laddove sia lamentata l’usurarietà di interessi moratori mai applicati, attesa la regolarità dei pagamenti, tale eventuale nullità non implicherebbe il venir meno dell’obbligazione di pagare gli interessi corrispettivi ove non usurari.
Sul punto, ha avuto modo di intervenire anche la Suprema Corte la quale ha identificato l’interesse ad agire con il vantaggio che l’istante intende realizzare con la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 8236/03 e Cass. n. 10036/15) e postula la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 5420/02). Nel caso di specie, essendo il rapporto concluso, non può prospettarsi alcun risultato utile e concreto (Cass. n. 9013/16).
Sulla base di questi motivi, il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda della società immobiliare, condannandola alla rifusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
INTERESSE AD AGIRE: NON SUSSISTE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI
UNA CTU CONTABILE SAREBBE ININFLUENTE AI FINI DELLA DECISIONE E MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, Rel. Martinengo Villagana | 21.03.2019 | n.1253
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-usura-mora-privo-di-interesse-ad-agire-in-caso-di-mancata-applicazione-delle-clausola
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