Nei rapporti di c/c bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi”, essendo altresì onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, in modo da mettere in grado il Giudice di verificare come in effetti illegittimamente percepite le somme richieste dal correntista.
Rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito de qua, la puntuale descrizione dell’andamento del rapporto di conto corrente censurato e l’effettiva riscossione delle somme chieste in restituzione sono elementi costitutivi dell’azione di ripetizione.
È ammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. prima dello spirare del termine previsto dall’ultimo comma della stessa disposizione (30 giorni dalla sua pronuncia, se avvenuta in in udienza o dalla comunicazione, in caso contrario) o dall’intervenuto giudicato della sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio nel cui ambito l’ordinanza stessa è stata resa.
Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo, Relatore D’Avino, con la sentenza n. 1411 del 13/03/2019 pronunciata in una complessa ed annosa vicenda che ha visto coinvolti una società ed una Banca, relativamente a rapporti di conto corrente intrattenuto con la stessa.
La prima, infatti, chiedeva che fosse dichiarata, dal Tribunale di Avellino la nullità dei contratti di apertura, anticipazione e sconto in relazione all’anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute così dette virtuali ed alle commissioni di massimo scoperto.
Il Tribunale irpino, dopo aver emesso sentenza parziale, con cui rigettava le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti (prescrizione e difetto di legittimazione passiva della Banca) disponeva, con la stessa pronuncia, CTU contabile, all’esito della quale, su istanza della società attrice, pronunciava ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., con cui condannava la Banca al pagamento, a titolo di restituzione, del cospicuo importo di € 1.131.751,37.
La Banca appellava l’ordinanza de qua assumendo che, all’esito di un corretto ricalcolo dei conti correnti, il saldo risultava essere comunque passivo e rilevantemente a debito della società, la cui domanda di ripetizione avrebbe dovuto essere rigettata per mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento delle somme riscontrate a suo debito dalla ridetta ricostruzione contabile.
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione della sentenza parziale e accolto, invece, quella avverso la ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c. riformandola totalmente, sulla base dei principi sopraesposti, applicabili alla fattispecie scrutinata.
La Corte partenopea ha stabilito che “la Società avrebbe dovuto adempiere indipendentemente dalla mancata allegazione, da parte della Banca stessa, dell’esistenza di un suo credito; poiché, essendo essa attrice, rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito in esame, la puntuale descrizione dell’andamento del rapporto di conto corrente censurato e l’effettiva riscossione delle somme chieste in restituzione è elemento costitutivo dell’azione esperita”. Ma la società non aveva fornito, come era suo preciso onere, concreta prova dell’andamento del rapporto di conto corrente contestato e neppure, in via di mera allegazione difensiva, aveva spiegato il concreto suo evolversi, lo stato in cui si trovava quando è stato chiuso (se in attivo o con saldo passivo) e le ragioni giuridiche di una ipotetica e solo eventuale estinzione del debito, quali emergenti dalla CTU. Con la conseguenza che la domanda di ripetizione dell’indebito doveva essere rigettata senza altra pronuncia, nemmeno di accertamento, non emergendo dagli atti difensivi dell’appellata, un interesse della stessa ad una pronuncia di mero accertamento, che prescindesse e non fosse funzionale alla domanda di ripetizione dell’indebito. Tant’è che nel formulare e precisare le conclusioni, si era limitata a chiedere l’inammissibilità e il rigetto dell’appello, ma nulla specificando, per la eventuale ipotesi di suo accoglimento, in merito all’accertamento delle somme indicate come illegittimamente addebitate in conto corrente dalla banca.
I giudici, nell’affrontare il thema decidendum, hanno rilevato che la modifica del comma 4 dell’art. 186 quater c.p.c., operata dalla L. 263/2005, ha comportato che l’intimato non debba più attendere il deposito della rinuncia alla pronuncia della sentenza affinché si produca, come in passato, l’effetto delle conversione dell’ordinanza de qua in sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
In tal senso, l’intimato può impugnare l’ordinanza senza aspettare lo spirare del termine di 30 giorni, decorrenti dalla sua pronuncia (se emanata in udienza o dalla comunicazione, in caso contrario), fissato dalla legge per la manifestazione della propria volontà comunicata con ricorso notificato alla controparte e poi depositato in cancelleria.
La Corte Territoriale ha precisato che la ricordata “soluzione ermeneutica sia più aderente alla ratio legis, sottesa alla riforma stessa ed al testo normativo che ne è derivato”, laddove il termine di 30 giorni appare evidentemente stabilito a favore della parte intimata, la quale può anche, prima del suo decorso, manifestare la propria intenzione di non voler la pronuncia della sentenza, non solo attraverso il silenzio (e, quindi, implicitamente) ma anche (è questo l’aspetto rilevante) attraverso una attività processuale incompatibile con la contraria volontà di proseguire il giudizio ed ottenere la sentenza: volontà sicuramente riscontrabile nella impugnazione dell’ordinanza che avrebbe l’effetto di connotarla di quella efficacia propria della sentenza per questo impugnabile.
Detta opinione interpretativa sarebbe favorita, secondo la Corte di Appello di Napoli, anche da uno scopo deflattivo perseguito dalla riforma del 2005, ispirata dai principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Con riferimento alla seconda questione, relativa ai criteri di ripartizione dell’onere della prova, tra cliente e banca, nei giudizi di ripetizione degli indebiti in conto corrente bancario l’organo giudicante ha richiamato plurime decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimità che pongono a carico del cliente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ossia – a fronte della annotazione, asseritamente illegittima, di poste passive nel suo conto – la causa petendi dell’azione, in ragione della non debenza di quegli addebiti, come ad esempio per la esistenza di una inammissibile capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati e così via.
Quindi, il cliente dovrà documentare i fatti posti a base della domanda con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, idonei a ricostruirlo in modo puntuale al fine di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Risulterebbe, in tal senso, sconfessato in subiecta materia, il principio di vicinanza o prossimità della prova secondo cui deve essere la Banca a fornire la documentazione che il cliente non ha curato di conservare.
Relativamente, poi, alle modalità di acquisizione della documentazione, la maggioranza della giurisprudenza di merito è dell’avviso che il cliente non potrebbe ribaltare l’onere probatorio ottenendo, su ordine del Giudice, l’esibizione dalla controparte dei documenti mancanti atteso che lo strumento processuale, all’uopo individuabile, rappresentato dall’art. 210 c.p.c., ha carattere eccezionale e residuale utilizzabile soltanto quando la prova non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative.
Il cliente, come già visto, ha l’onere di depositare tutti i documenti (contratti c/c e di apertura conto, nonché tutti gli estratti conto da cui possano ricavarsi i movimenti contabili e le relative causali, utili alla ricostruzione del rapporto contrattuale fondando su di essi le proprie deduzione in fatto ed in diritto: e, se del caso, acquisendoli prima di procedere alla azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 119 TUB.
Con la conseguenza che non è possibile l’ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c. qualora il cliente non abbia tentato, prima della causa, di acquisire detta documentazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-della-specifica-allegazione-dei-fatti-primari
NULLITÀ CLAUSOLE BANCARIE: IL CLIENTE ATTORE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
L’ONERE DELLA PROVA NON PUÒ ESSERE SANATO CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Annachiara Di Paolo | 16.01.2019 | n.96
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/nullita-clausole-bancarie-il-cliente-attore-deve-produrre-il-contratto
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PRODURRE CONTRATTI + ESTRATTI CONTO
DEVE DIMOSTRARE ANCHE LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 30.01.2019 | n.132
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-ha-lonere-di-produrre-contratti-estratti-conto
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
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