Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Schirò – Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 30822 del 28.11.2018.
Il gravame è stato proposto da un istituto di credito avverso la sentenza non definitiva emessa dalla Corte di appello di Catania con cui era stato affermato il diritto di un correntista alla ripetizione dell’indebito nonché avverso la successiva sentenza definitiva con cui la banca era stata condannata a pagare al cliente la somma di Euro 52.347,21, oltre interessi legali e spese di lite.
In particolare, con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2033, 2220 e 2697 c.c. artt. 633 e 645 c.p.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119) la Banca ricorrente ha lamentato il fatto che la corte territoriale, nell’accogliere la domanda riconvenzionale del correntista, avrebbe violato l’onere probatorio di quest’ultimo e sostituito arbitrariamente al saldo debitore passivo, alla data del 7 gennaio 1995, il saldo zero.
Gli ermellini, investiti della questione, hanno rappresentato che alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo per contestare il saldo negativo e far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, quest’ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione.
La Corte ha, altresì, specificato che, come già affermato in altre precedenti pronunce, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi“.
In tal senso, dunque, grava sul medesimo l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Alla luce delle suesposte considerazioni, giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa alla corte territoriale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO DALLA DATA DI AVVIO DEL RAPPORTO
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE È PRECLUSA OVE LA PARTE ABBIA LA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Guido Romano | 10.04.2018 | n.7377
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-il-cliente-deve-produrre-contratto-ed-estratti-conto-dalla-data-di-avvio-del-rapporto
INDEBITO SU CC: È ONERE DELL’ATTORE PRODURRE IL CONTRATTO
NON RILEVA L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ ART. 119 TUB§
Sentenza | Corte di appello di Napoli, Pres. Fusillo, Rel Notaro | 13.09.2018 | n.4104
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-su-cc-e-onere-dellattore-produrre-il-contratto
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA FORNIRE LA PROVA DELLA CAUSA DEBENDI
LA DOMANDA GENERICA È ASSOLUTAMENTE IMPROPRIA IN QUANTO COMPORTA UNA IRRAGIONEVOLE INVERSIONE ONERE PROVA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria landiorio | 04.05.2018 | n.853
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-onere-del-correntista-fornire-la-prova-della-causa-debendi
INDEBITO CC: IL CLIENTE DEVE AVERE LA DISPONIBILITÀ DEI CONTRATTI E DEGLI ESTRATTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LITE
NON SI PUÒ DISPORRE L’ORDINE ESIBIZIONE AL FINE DI SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 05.07.2018 | n.860
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-cc-il-cliente-deve-avere-la-disponibilita-dei-contratti-e-degli-estratti-prima-dellinizio-della-lite
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